LA CONSUETA GRANDINE DI RICORSI DEGLI AMBIENTALISTI CONTRO I CALENDARI VENATORI. CONSIGLI UTILI AI NOSTRI RAPPRESENTANTI - (21/09/2013)

EnalCaccia-Nazionale
 
LA CONSUETA GRANDINE DI RICORSI DEGLI AMBIENTALISTI CONTRO I CALENDARI VENATORI. CONSIGLI UTILI AI NOSTRI RAPPRESENTANTI - (21/09/2013)

 
 
Cari amici,
la Presidenza Nazionale è stata buon profeta nel prevedere una grandine di ricorsi - con annesse richieste di sospensione (cautelare) - dell’efficacia avverso le delibere delle Giunte Regionali sui calendari venatori.

Da quello che abbiamo potuto finora appurare, hanno avuto esito a noi favorevole le denegate sospensive del calendario venatorio per la Liguria e per l’Abruzzo, ove peraltro la nostra Associazione  è intervenuta “ad opponendum”, coadiuvando cosi le memorie difensive delle Giunte resistenti. Il caso Piemonte merita una citazione a parte, in quanto il TAR ha accolto  la sospensiva rendendo inefficace il calendario approvato dalla Giunta. Quest’ultima  ha però provveduto ad emanare un nuovo provvedimento che ripristina la possibilità di andare a caccia, salvo che una nuova impugnativa riporti alla situazione di sospensione l’attività venatoria nella predetta Regione. 

Si sono invece determinate condizioni negative per i cacciatori in Campania, Sardegna e Lazio, in quanto i rispettivi TAR hanno accolto le sospensive.

Si è avuto modo di notare la non completa efficacia delle raccomandazioni formulate in precedenza ai nostri Dirigenti, cioè di assecondare con la loro esperienza venatoria i lavori delle competenti Giunte Regionali. Infatti  si continua spesso a dare appiglio ai motivi di ricorso mediante lacune – talvolta elementari – sia di ordine formale sia di ordine sostanziale, che portano a decisioni giudiziarie sfavorevoli al mondo della caccia.

In primo luogo bisogna attivare i responsabili della Regione ad emanare i provvedimenti concernenti i calendari venatori e le deroghe molto per tempo rispetto al termine ultimo fissato dalla L. 157/92, in maniera da far decorrere i termini  di impugnativa ben prima dell’inizio della stagione venatoria. Solo così si avrà modo di influire sulle memorie della parte resistente (Regione) e produrre memorie proprie “ad opponendum” come Associazione Venatoria riconosciuta.

Un Presidente di TAR al quale avevo chiesto chiarimenti circa la ritardata fissazione della Camera di Consiglio  (per la discussione della istanza cautelare in sede collegiale) rispetto al decreto monocratico di sospensiva, mi ha risposto facendo presente  che la trattazione - fissata nel caso di specie ex art. 55 comma 5° c.p.a. – è stata disposta a tutela  del diritto di difesa della Giunta Regionale (perché occorre osservare il decorso di giorni 20 dal perfezionamento dell’ultima notificazione del ricorso). Tuttavia ha aggiunto che, trattandosi di un termine dilatorio a tutela dell’Amministrazione Regionale, questa ben avrebbe potuto rinunciarvi con istanza di fissazione anticipata della Camera di Consiglio, in modo da non frustrare le sue ragioni come parte resistente in caso di rigetto della domanda cautelare. Senza contare che in un altro caso specifico la fissazione della Camera di Consiglio è stata fissata addirittura a metà marzo del successivo anno 2014 (a caccia ormai defunta!).

Da ciò si desume che la dirigenza locale dell’Enalcaccia deve farsi parte ancora più attiva per recuperare i periodi di caccia che si perdono per effetto di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli. Occorre infatti tener sempre presente che gli ambientalisti propongono i loro ricorsi in maniera sistematica e ostruzionistica, per non dire “scientifica”.

Va rilevato che  talvolta  la palese superficialità di  amministratori è contestabile già in rito, perché a volte si omette addirittura di menzionare che è stato sentito l’ISPRA (il cui parere, pur non essendo vincolante, deve essere obbligatoriamente acquisito).

Ovviamente per disattendere tale parere l’atto amministrativo deve contenere motivazioni ben elaborate, a ciò provvedendo con l’ausilio della consulenza di Commissioni di esperti cacciatori appartenenti alle locali AA.VV. che avranno modo di individuare i limiti e i difetti delle argomentazioni dell’ISPRA nei pareri di specie.

Non va sottaciuta inoltre la possibilità di appellare la sospensiva – se accordata - direttamente al Consiglio di Stato (entro 30 gg dalla notificazione dell’ordinanza o 60 dalla pubblicazione) al fine di vanificare il provvedimento cautelare di primo grado.

I richiami, sia pur succintamente rappresentati, costituiscono la base di un agire diligente e fattivo che i nostri rappresentanti locali devono continuamente porre in essere per far sentire alle Autorità amministrative la loro presenza e il loro valido supporto, in attesa di poter raccogliere i frutti di una normativa aggiornata che ponga su un piano di iniziale equità le parti portatrici di interessi contrapposti (cittadini cacciatori e associazione ambientalista) oggi trovantisi  processualmente in una situazione di evidente non equilibrio.
  

Roma 21 settembre 2013

IL PRESIDENTE NAZIONALE CARDIA