EnalCaccia-Nazionale Regione Toscana


Presenza dell'Enalcaccia di MassaCarrara all'Esposizione MondoCaccia e MondoPesca 2014 - (07/11/2014)



Si segnala la presenza dell'Enalcaccia di MassaCarrara all'Esposizione "MondoCaccia" - 4° salone della Caccia Tradizionale e Sostenibile e "MondoPesca" - 5° Salone delle attrezzature per la Pesca Professionale, Sportiva e Amatoriale e delle produzioni Ittiche Nazionali.

La manifestazione si terrà nei giorni 21-22-23 novembre 2014 presso il quartiere fieristico di Marina di Carrara - Via Maestri del Marmo 5.
Enalcaccia MassaCarrara

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Tra padrone e animale: l’Amore fa guarire
(04/11/2014)



DA “AK INFORMA” Novembre 2014 - (04/11/2014) | Visualizza

Stato Italiano Regione Piemonte
 
 
Ordinanza del TAR Piemonte RD 1075/2014 - (28/10/2014)
 
 
 
Il TAR Piemonte ha accolto la domanda di tutela cautelare proposto da Associazioni Venatorie e Comprensori Alpini.
 
La sospensione si riferisce alla sola parte del provvedimento di approvazione dei piani di prelievo concernente la pernice bianca.
 
Il TAR ne rileva l'illegittimità in particolare sulla insufficienza della motivazione.
 
Il Tribunale ha ordinato altresì alla Regione di riesaminare, entro 20 giorni, la propria decisione.
 

Ordinanza del TAR Piemonte 1075/2014 del 23/10/2013 | Visualizza

Legge Italia e Regioni
 
 
ANCORA SULLA GIURISPRUDENZA DELLE MAGISTRATURE SUPERIORI - (15/10/2014)
 
 
Limiti della Questura alla revoca della licenza di caccia (art. 43 T.U. legge di P.S.)

È stato accolto dal Consiglio di Stato il ricorso di un cacciatore che, a seguito di un incidente di caccia, si era visto revocare la licenza dal Questore (della Provincia di residenza). La revoca era stata adottata in applicazione dell’articolo 43 del TULPS nella parte in cui vieta di rilasciare (o mantenere) la licenza a chi non dia affidamento di non abusare delle armi. Il problema verte sulla dimostrazione del “non abuso delle armi” quale requisito imprescindibile per mantenere il rilascio o ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.

La misura della sanzione adottata dal Questore era parsa sproporzionata. Infatti nei casi concreti ciò che rileva è la proporzionalità e la adeguatezza della misura applicata rispetto all’evento (incidente di caccia) su cui deve valutare il Giudice a quo.

EnalCaccia-Nazionale Regione Emilia Romagna
 
 
 
 
 
 
ANCORA SULL’UTILIZZO DEL COLLARE AD IMPULSO ELETTROSTATICO - (13/10/2014)
 
Rifacendoci a quanto spiegato nella nota pubblicata su questo sito il 6 agosto 2014 si fa notare che il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna ha espresso l’avviso che la sentenza della Corte di Cassazione n. 38034 del 17 settembre  fa riferimento all’uso del collare non solo per addestramento cani ma anche come mezzo di coercizione anti abbaio, per cui in quest’ultimo caso potrebbe configurarsi il reato di maltrattamento.

Ben ha fatto il Servizio Sanitario a dire che “ritiene” che la maggior parte dei giudici si orienterà in modo analogo, perché se è vero che il servizio veterinario ha l’obbligo di segnalare all’Autorità Giudiziaria soltanto quei fatti che “possano” configurare ipotesi di reato (e non tutti!), è altrettanto vero che spetta comunque al Giudice valutare volta per volta la reale esistenza degli estremi di reato nel caso concreto quando si è in presenza dell’utilizzo del collare ad impulso elettrostatico. Tale strumento, infatti, poiché risponde alle norme di omologazione che ne consentono il commercio, è pienamente legittimo: costituisce reato ex art. 544 ter. c. p.  solo ed esclusivamente nel caso in cui vi sia  abuso del suo utilizzo (tortura dell’animale), il che può essere valutato dal giudice quando sottoposta al suo giudizio  la singola fattispecie.

Risposta del Servizio Sanitario Nazionale al quesito (13/10/2014) | Visualizza