EnalCaccia-Nazionale Italia e Regioni
 
 
 
 
 
 
 
 
RITENENDO DI INTERESSE GENERALE IL QUESITO RIVOLTO A QUESTA PRESIDENZA NAZIONALE, SI RITIENE UTILE PUBBLICARE LA RISPOSTA SUL SITO NAZIONALE.
 
 
APPLICAZIONE CORRETTA ART. 22 STATUTO-TIPO DEI SODALIZI - (08/07/2015)

E’ stato rivolto un duplice quesito relativo allo scioglimento di un Circolo, per alcuni chiarimenti in ordine all’art. 22 del nostro Statuto dei Sodalizi.

Giova permettere che l’Assemblea dei soci che provvede alla elezione degli organi costituenti il Consiglio Direttivo indicato dall’art. 10 di detto Statuto e quindi può deliberare lo scioglimento (tranne che non si versi in una situazione di commissariamento già disposto dal Consiglio Provinciale ex art. 8) con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci (art. 22).

Viene chiesto: i due terzi dei soci di cui al citato art. 22 sono riferiti ai soci iscritti o ai soci presenti e votanti ? La risposta può innanzitutto ricavarsi anche indirettamente dall’art. 6 (Assemblea), a mente del quale possono partecipare alle elezioni “i soci dei Sodalizi in regola con i contributi sociali”. In nessun caso si fa cenno ai soci presenti ed inoltre è principio generale che allorquando la norma richiede una maggioranza “qualificata”, essa non può che riferirsi al numero dei soci iscritti (e aventi diritto al voto) e non mai alla riduttiva e occasionale presenza in riunione dei due terzi degli iscritti.

Il secondo quesito rivoltoci consequenziale allo scioglimento, è il seguente: a quali soci appartengono la sede e “tutti i suoi averi” ? Qui la risposta è un po’ più articolata.

Se per “averi” si intendono le suppellettili (scrivanie, sedie, quadri, computer, denaro, etc.), ai sensi del preciso disposto dell’art. 23, a nessun socio “appartiene” alcunché perché “è vietata la distribuzione – in qualsiasi forma o mezzo – di utili e di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale”.

Ne consegue che, in caso di scioglimento del Circolo, il patrimonio mobiliare può essere devoluto ad altro Circolo o subordinatamente ad altra Associazione con finalità analoghe (o a fini di pubblica utilità) senza modalità alcuna in quanto per i beni mobili vale il principio “possesso vale titolo”.

Se per sede si intende il locale non di proprietà del Circolo sciolto, va da sé che esso non appartiene più all’Ente ormai cancellato e quindi torna al proprietario con le conseguenze previste nel contratto di locazione aut similia. Se invece per “sede” si voglia indicare l’immobile di proprietà dell’Ente disciolto, allora occorrono necessariamente le formalità richieste dal c.c. in tema dei diritti di terzi in buona fede (trascrizione).


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