Normative Nazionali (12)

Elenco di tutte le normative nazionali che interessano l'ambito Faunistico-Cinofilo-Venatorio
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 Ottobre 2007
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio";
Vista la deliberazione del 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree
naturali protette pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17
giugno 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni, "Regolamento recante attuazione
della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche";
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei
siti Natura 2000" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24
settembre 2002;
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29
settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative al regime di
sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC);
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21
aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita',
della modulazione del sistema integrato di gestione e controllo di
cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il
regolamento (CE) n. 1626/94;
Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della repubblica
italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori
dell'Africa-Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15
agosto 1996" e in particolare l'art. 1: "Piena ed intera esecuzione
e' data all'Accordo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'art.
XIV dell'Accordo stesso" e l'art. 4.1.4. dell'Allegato 3
dell'Accordo, che costituisce parte integrante della legge: "Le Parti
contraenti si impegnano a sopprimere l'utilizzazione del piombo per
la caccia nelle zone umide entro il 2000";
Tenuto conto che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni, costituisce una misura preventiva di tutela
legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi
le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino,
in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli
habitat dei siti natura 2000;
Considerata altresi' la necessita' che nel definire le misure di
conservazione da applicare ai siti della rete Natura 2000, a far data
dalla loro designazione, sia garantita la coerenza ecologica della
rete e la conservazione adeguata dei medesimi;
Considerato che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha
emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della
procedura d'infrazione n. 2006/2131, avviata per non conformita' al
diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della
direttiva 79/409/CEE, un parere motivato nel quale contesta la
violazione, fra gli altri, degli artt. 2, 3 e 4 della direttiva
79/409/CEE che prevedono l'obbligo di adottare, ai sensi dell'art. 3
"le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per
tutte le specie di cui all'allegato 1, una varieta' ed una superficie
di habitat", nonche', ai sensi dell'art. 4 "per le specie elencate
nell'allegato 1, misure speciali di conservazione per quanto riguarda
l'habitat";
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge
Finanziaria 2007)" e in particolare l'art. 1, comma 1226, che, al
fine di prevenire ulteriori procedure d'infrazione, demanda ad un
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, l'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei
quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbono
adottare le misure di conservazione di cui agli artt. 4 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
20 settembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a'
Il presente decreto integra la disciplina afferente la gestione dei
siti che formano la rete Natura 2000 in attuazione delle direttive n.
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992, dettando i criteri minimi uniformi
sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure
di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree,
in adempimento dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
I criteri minimi uniformi garantiscono la coerenza ecologica della
rete Natura 2000 e l'adeguatezza della sua gestione sul territorio
nazionale.
L'individuazione dei criteri minimi uniformi e' altresi' tesa ad
assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in
uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse
comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario,
nonche' a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle
specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli
obiettivi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
Per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza
pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per
l'ambiente, si puo' provvedere all'autorizzazione di interventi o
progetti eventualmente in contrasto con i criteri indicati nel
presente atto, in ogni caso previa valutazione di incidenza,
adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza
globale della rete Natura 2000.

Art. 2.
Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di
conservazione (ZSC)
1. I decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di designazione delle ZSC, adottati d'intesa
con ciascuna regione e provincia autonoma interessata, secondo quanto
previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
indicano il riferimento all'atto con cui le regioni e le province
autonome adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere
in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie
per i quali il sito e' stato individuato, conformemente agli
indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000" e alle disposizioni del presente decreto,
assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del
territorio coinvolto.
Eventuali modifiche alle misure di conservazione, che si rendessero
necessarie sulla base di evidenze scientifiche, sono adottate dalle
regioni e dalle province autonome e comunicate entro i trenta giorni
successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
2. Le misure di conservazione previste nei rispettivi decreti di
designazione per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno
di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo
nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, sono
individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia
ovvero delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti
di regolamentazione e pianificazione esistenti.
3. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni e le
province autonome adottano le relative misure di conservazione,
provvedendo altresi' a comunicare al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della
gestione di ciascuna ZSC. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti
all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di
rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, la
gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.
4. Le misure di cui ai commi precedenti del presente articolo sono
stabilite sulla base dei seguenti criteri minimi uniformi, da
applicarsi a tutte le ZSC:
a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonche'
della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati
naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del
regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture
consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n.
1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla
produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre
superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto,
mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma
dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di
carattere fitosanitario prescritti dall'autorita' competente o a
superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della
competente autorita' di gestione;
b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro
dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e
altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto
diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a
norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di
garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o
artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche
consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura
della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla
produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai
sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono
essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo
di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31
luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e
dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o
trinciatura non puo' comunque essere inferiore a 150 giorni
consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni
anno.
E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per
la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto
previsto dalle normative in vigore.
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale,
naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni
meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o
piante biocide;
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e
biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera
c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione
di interventi di miglioramento fondiario;
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo
anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in
produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o piu'
anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione
agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non
prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in
produzione.
Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorita' di
gestione;
c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente
ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad
altri usi;
d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali
caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica
individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi
provvedimenti;
e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti,
delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata
inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di
rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare
una gestione economicamente sostenibile;
f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati
dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la
preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a
risaia;
g) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe,
ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti
analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di
posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui
all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
h) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe,
sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti
di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo
all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi,
acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonche'
nel raggio di 150 metri dalle rive piu' esterne a partire dalla
stagione venatoria 2008/09.
5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA
e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e
ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle
aree ZSC, anche al fine di una corretta attuazione del regolamento
(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.

Art. 3.
Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione
speciale (ZPS)
1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di
gestione previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, sono
adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con
proprio atto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000", nonche' dei criteri
minimi uniformi definiti col presente decreto e articolati come
segue:
criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di
conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;
criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di
conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS.
2. Per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree
naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale
istituite ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le misure di conservazione sono
individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e
delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di
regolamentazione e pianificazione esistenti.
3. Le ZPS si intendono designate, ovvero istituite, dalla data di
trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei formulari
e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni e
dalle province autonome, ovvero dalla sola data di trasmissione alla
Commissione europea dei formulari e delle cartografie delle ZPS, da
parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso in cui
la stessa designazione sia avvenuta precedentemente all'entrata in
vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Entro sei mesi dalla loro adozione, le regioni e le province
autonome comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare le misure di conservazione nonche' il soggetto
affidatario della gestione di ciascuna ZPS. Per le ZPS o per le loro
porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree
marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della
legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area
protetta.
5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA
e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare,
e, ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali
delle aree ZPS, anche al fine di una corretta applicazione del
regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.

Art. 4.
Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS
1. Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella direttiva
n. 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle
diverse ZPS, sono individuate le tredici tipologie ambientali di
riferimento di seguito elencate:
ambienti aperti alpini;
ambienti forestali alpini;
ambienti aperti delle montagne mediterranee;
ambienti forestali delle montagne mediterranee;
ambienti misti mediterranei;
ambienti steppici;
colonie di uccelli marini;
zone umide;
ambienti fluviali;
ambienti agricoli;
risaie;
corridoi di migrazione;
valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei
passeriformi e di altre specie ornitiche.
2. Con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, le regioni e le province
autonome assegnano ciascuna ZPS ad una o piu' delle tipologie
ambientali previste dal comma 1 del presente articolo sulla base
della descrizione e della caratterizzazione delle tredici tipologie
ambientali contenute nell'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento. L'assegnazione delle ZPS,
anche di nuova designazione, o la variazione di assegnazione di ZPS
che dovesse rendersi necessaria per motivazioni scientifiche, sempre
relative alle caratteristiche tipologiche dell'area, sono comunicate
entro trenta giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il quale puo' formulare osservazioni entro i
trenta giorni successivi alla ricevuta comunicazione.
3. Nel caso di ZPS assegnate ad un'unica tipologia ambientale,
nella definizione delle misure di conservazione si applicano i
criteri minimi uniformi individuati per la tipologia specifica, oltre
a quelli validi per tutte le ZPS. Nel caso di ZPS assegnate a due o
piu' tipologie ambientali, nella definizione delle misure di
conservazione si applicano i criteri minimi uniformi individuati per
ognuna delle tipologie specifiche, oltre a quelli validi per tutte le
ZPS.

Art. 5.
Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di
conservazione per tutte le ZPS
1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto
di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre
i seguenti divieti:
a) esercizio dell'attivita' venatoria nel mese di gennaio, con
l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in
forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio,
alla settimana, nonche' con l'eccezione della caccia agli ungulati;
b) effettuazione della preapertura dell'attivita' venatoria, con
l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
c) esercizio dell'attivita' venatoria in deroga ai sensi
dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno
delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e
lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonche' nel raggio di 150
metri dalle rive piu' esterne a partire dalla stagione venatoria
2008/2009;
e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento
dell'attivita' di controllo demografico delle popolazioni di corvidi.
Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi e' comunque
vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);
f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio,
ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e
popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone
di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul
medesimo territorio;
g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice
bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta
(Aythya fuligula);
h) svolgimento dell'attivita' di addestramento di cani da caccia
prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e),
della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione
positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento
dei cani e per le gare cinofile, nonche' ampliamento di quelle
esistenti;
j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri
di uccelli;
k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di
trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonche' ampliamento di
quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche
per inerti;
l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli
impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia
stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del
progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del
progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali
il sito e' stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi
gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico,
che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli
obiettivi di conservazione della ZPS, nonche' gli impianti per
autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove
piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di
pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione
del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva
valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti
di pianificazione generali e di settore di riferimento
dell'intervento, nonche' di quelli previsti negli strumenti adottati
preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti
salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di
autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo
di valutazione d'incidenza, nonche' interventi di sostituzione e
ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio
sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in
relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad
eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione
generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente
atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione,
prevedendo altresi' che il recupero finale delle aree interessate
dall'attivita' estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a
condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza
dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione
generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via
transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto,
in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione
d'incidenza dei medesimi, e' consentito l'ampliamento delle cave in
atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione
d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di
recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i
progetti di cava gia' sottoposti a procedura di valutazione
d'incidenza, in conformita' agli strumenti di pianificazione vigenti
e sempreche' l'attivita' estrattiva sia stata orientata a fini
naturalistici;
o) svolgimento di attivita' di circolazione motorizzata al di
fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali,
per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonche' ai fini
dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in
qualita' di proprietari, lavoratori e gestori;
p) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali
caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica
individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi
provvedimenti;
q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle
da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi
i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti
eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente
sostenibile;
r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore;
sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del
letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
s) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi
dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonche' della
vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati
naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del
regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture
consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n.
1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla
produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre
superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto,
mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma
dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura
connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti
dall'autorita' competente o a superfici investite a riso e salvo
diversa prescrizione della competente autorita' di gestione;
u) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli,
sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle
praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie
(Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4
del regolamento (CE) n. 1967/06;
v) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da
spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di
cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06.
2. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto
di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, provvedono a porre i
seguenti obblighi:
a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e
impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media
tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in
ristrutturazione;
b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro
dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e
altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto
diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a
norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la
presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante
tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti
esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della
vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla
produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai
sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere
effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di
divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio
di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle
province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o
trinciatura non puo' comunque essere inferiore a 150 giorni
consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni
anno.
E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per
la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto
previsto dalle normative in vigore.
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale,
naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni
meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o
piante biocide;
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e
biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1,
lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali
all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un
solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata
in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o
piu' anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una
produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da
effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente
all'entrata in produzione;
Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorita' di
gestione;
c) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella
rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali
collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del
periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui
all'art. 6 comma 11;
d) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette
dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I
della medesima direttiva o comunque a priorita' di conservazione.
3. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto
di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, indicano, quali
attivita' da promuovere e incentivare:
a) la repressione del bracconaggio;
b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita,
impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale
e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai
Programmi di Sviluppo Rurale;
e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide,
temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei
seminativi;
g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonche' della
vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni
seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

Art. 6.
Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di
conservazione per tipologie di ZPS
In relazione alla assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale
di riferimento, di cui all'art. 4 del presente decreto, le regioni e
le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3 comma 1,
provvedono a porre i seguenti:
1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti alpini.
Regolamentazione di:
circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione,
evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e
incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;
escursionismo ai sentieri negli ambienti d'alta quota;
uso di eliski e motoslitte;
avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da gipeto
(Gypaetus barbatus), aquila reale (Aquila chrysaetos), falco
pellegrino (Falco peregrinus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio
corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), mediante elicottero, deltaplano,
parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra
modalita';
tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di
nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia
ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli
interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro
riproduzione.
Attivita' da favorire:
mantenimento delle attivita' agrosilvopastorali estensive e in
particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione
erbacea;
mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo;
pastorizia, evitando il sovrapascolo;
attivita' tradizionale di coltivazione dei prati magri di media
montagna;
manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e
realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e
manufatti in pietra;
mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta;
pastorizia estensiva nei pascoli marginali di media e bassa
quota.
2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali alpini.
Obblighi e divieti:
obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al
fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante
morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero
all'alimentazione dell'avifauna.
Regolamentazione di:
circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione,
evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e
incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;
tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di
nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia
ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli
interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro
riproduzione;
avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da gipeto
(Gypaetus barbatus), aquila reale (Aquila chrysaetos), falco
pellegrino (Falco peregrinus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio
corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), mediante elicottero, deltaplano,
parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra
modalita';
attivita' forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine
nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime o
riprese massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio
selvicolturale, di norme su tagli intercalari;
apertura di nuove strade e piste forestali a carattere
permanente.
Attivita' da favorire:
conservazione del sottobosco;
attivita' agrosilvopastorali in grado di mantenere una struttura
disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie
all'interno delle compagini forestali;
conservazione di prati all'interno del bosco anche di
medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a
struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o
deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione
dell'avifauna;
mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini
idrici naturali e artificiali;
manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei
manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso
tecniche costruttive tradizionali;
gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto e la
disetaneita' e l'aumento della biomassa vegetale morta;
conservazione di radure e chiarie all'interno delle compagini
forestali;
mantenimento degli elementi forestali, anche di parcelle di
ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e
artificiali.
3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle
montagne mediterranee. Regolamentazione di:
circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione,
evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e
incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;
avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da
capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila
chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco
pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone
(Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano,
parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra
modalita';
tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di
nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia
ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli
interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro
riproduzione;
pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del
cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione
estiva.
Attivita' da favorire:
mantenimento delle attivita' agrosilvopastorali estensive e in
particolare recupero e gestione delle aree a prato permanente e a
pascolo;
mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea
e arbustiva.
4. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle
montagne mediterranee.
Obblighi e divieti:
obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al
fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante
morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero
all'alimentazione dell'avifauna.
Regolamentazione di:
circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione,
evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e
incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;
tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di
nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia
ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli
interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro
riproduzione;
avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da
capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila
chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco
pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone
(Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano,
parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra
modalita';
attivita' forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine
nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime,
di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di
norme su tagli intercalari;
apertura di nuove strade e piste forestali a carattere
permanente.
Attivita' da favorire:
attivita' agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una
struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie
all'interno delle compagini forestali;
conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco
anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole,
anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche
di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici
naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini
forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo
del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
conservazione del sottobosco;
mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o
deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione
dell'avifauna;
gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la
disetaneita' e l'aumento della biomassa vegetale morta;
mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche
di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici
naturali e artificiali.
5. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.
Obblighi e divieti:
divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle
esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario.
Regolamentazione di:
circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione,
evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e
incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;
avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da
capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila
chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco
pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone
(Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano,
parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra
modalita';
tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di
nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia
ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli
interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro
riproduzione.
Attivita' da favorire:
conservazione, manutenzione e ripristino, senza rifacimento
totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi
attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo
i confini degli appezzamenti coltivati;
conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali
dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di
aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione
e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei
pressi delle aree forestali;
mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o
deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione
dell'avifauna;
mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche
di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici
naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini
forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo
del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi
in rotazione;
ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei
seminativi;
conservazione del sottobosco.
6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici
Obblighi e divieti:
divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle
esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario;
divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano
gia' avuto una destinazione agricola.
Regolamentazione di:
pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del
cotico erboso;
circolazione sulle strade ad uso silvo-pastorale;
costruzione di nuove serre fisse;
dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree
coperte da vegetazione naturale.
Attivita' da favorire:
conservazione ovvero ripristino degli elementi naturali e
seminaturali dell'agroecosistema tra cui alberi isolati, pozze di
abbeverata, piccoli stagni;
manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco
esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive
tradizionali e manufatti in pietra;
mantenimento ovvero ripristino di piccole raccolte d'acqua e
pozze stagionali;
controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e
pascoli aridi;
ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di
seminativi;
pratiche pastorali tradizionali evitando il sovrapascolo;
pratiche pastorali tradizionali estensive.
7. ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini.
Obblighi e divieti:
obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive delle seguenti
specie di uccelli marini, con particolare riferimento ai relativi
periodi di riproduzione: uccello delle tempeste (Hydrobates
pelagicus) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (Phalacrocorax
aristotelis) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (Falco eleonorae)
15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (Larus audouinii) 15 aprile-15
luglio;
divieto di accesso per animali da compagnia nonche'
regolamentazione dell'accesso, dell'ormeggio, dello sbarco, del
transito, della balneazione, delle attivita' speleologiche, di
parapendio e di arrampicata, nonche' del pascolo di bestiame
domestico entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive
delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi
di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica
espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste
(Hydrobates pelagicus) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo
(Phalacrocorax aristotelis) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina
(Falco eleonorae) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (Larus
audouinii) 15 aprile-15 luglio;
obbligo di punti luce schermati verso l'alto e verso il mare e di
utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, per gli
impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in
manutenzione straordinaria posti entro il raggio di 1 chilometro
dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di
mare antistanti, di uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus),
berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore (Puffinus
puffinus), salvo le necessita' di illuminazione di approdi.
Regolamentazione di:
caratteristiche tecniche delle illuminazioni esterne entro 1
chilometro dalle colonie di uccello delle tempeste (Hydrobates
pelagicus), berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore
(Puffinus puffinus).
Attivita' da favorire:
sorveglianza alle colonie di uccelli durante il periodo di
riproduzione;
adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione esterna
posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione,
e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello
delle tempeste (Hydrobates pelagicus), berta maggiore (Calonectris
diomedea) e berta minore (Puffinus puffinus) secondo le indicazioni
tecniche sopra riportate;
incentivazione dell'utilizzazione di dispositivi per
accensione/spegnimento automatico al passaggio di persone/automezzi.
8. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.
Obblighi e divieti:
divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di
esemplari appartenenti alle specie codone (Anas acuta), marzaiola
(Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola (Anas
crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope),
moriglione (Aythya ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua
(Gallinula chloropus), porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino
(Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino
(Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);
obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in
particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie
ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo.
Regolamentazione di:
taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi
nei periodi di nidificazione;
costruzione di nuove serre fisse;
caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
trattamento delle acque reflue dei bacini di ittiocoltura
intensiva o semintensiva;
attivita' che comportino improvvise e consistenti variazioni del
livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero
zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento
delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di
artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui
rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione
della superficie di isole ovvero zone affioranti;
epoche e metodologie degli interventi di controllo ovvero
gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea
all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato
taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni
superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo
dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa
autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o
danno alla riproduzione della fauna selvatica;
realizzazione di impianti di pioppicoltura;
utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della
vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione,
fossati e canali collettori);
pesca con nasse e trappole.
Attivita' da favorire:
riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali
nell'ambito di attivita' agricole;
messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonche' la
conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone
o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare
biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a
lagune costiere, valli, torbiere e laghi;
mantenimento e coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle
aree adiacenti le zone umide;
incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;
creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea
(spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra
le zone coltivate e le zone umide;
creazione di zone a diversa profondita' d'acqua con argini e rive
a ridotta pendenza;
mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con
insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;
mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa,
natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle
saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e
fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;
interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con
alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle
due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di
garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e
animali;
creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in
aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di
erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in
primavera;
mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a
pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;
conservazione ovvero ripristino di elementi naturali tra gli
stabilimenti balneari esistenti;
trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole
esistenti contigue alle zone umide;
realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi
esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna,
con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al
ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo
i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti,
ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente
ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere,
valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di
latifoglie autoctone;
colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di
approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le
situazioni di stress idrico estivo;
adozione, attraverso il meccanismo della certificazione
ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui
il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati
di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate
anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il
mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.
9. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.
Regolamentazione di:
taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi
nei periodi di nidificazione;
caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di
artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui
rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione
della superficie di isole ovvero zone affioranti;
captazioni idriche e attivita' che comportino il prosciugamento,
anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti
variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di
isole o zone affioranti;
impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno a ciclo breve
all'interno delle golene;
interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione
spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e
delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura,
incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno,
durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi
straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di
diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della
rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali
collettori);
interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di
taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni
arbustive.
Attivita' da favorire:
messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonche'
conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone
o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare
zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;
creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea
(spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra
le zone coltivate e le zone umide;
riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali
nell'ambito di attivita' agricole;
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con
alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle
due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di
garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e
animali;
realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree
golenali;
gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi
solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con
sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al
ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo
i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti,
ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente
ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere,
valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di
latifoglie autoctone;
adozione, attraverso il meccanismo della certificazione
ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui
il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati
di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate
anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il
mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.
10. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.
Regolamentazione di:
taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di
nidificazione;
utilizzazione e limitazione nell'uso dei fanghi di depurazione,
fatte salve le prescrizioni e i divieti recati dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva
86/278/CEE.
Attivita' da favorire:
messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone
umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti
esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare
nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite
corresponsione di premi ovvero indennita) dei terreni precedentemente
ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;
mantenimento ovvero ripristino di elementi di interesse ecologico
e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti,
residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri,
laghetti;
mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi,
quanto piu' ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato, o
con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e
sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto;
adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica;
adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei
prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore
impatto e tossicita', alle epoche meno dannose per le specie
selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di
maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, bordi dei campi, zone di
vegetazione semi-naturale, eccetera);
mantenimento quanto piu' a lungo possibile delle stoppie o dei
residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;
adozione delle misure piu' efficaci per ridurre gli impatti sulla
fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci,
andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre
colture di pieno campo (mietitrebbiature);
interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con
alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle
due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di
garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e
animali;
riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine
agricola;
mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50
centimetri di larghezza;
agricoltura biologica e integrata;
adozione, attraverso il meccanismo della certificazione
ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui
il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati
di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate
anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il
mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.
11. ZPS caratterizzate dalla presenza di risaie.
Regolamentazione di:
taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di
riproduzione.
Attivita' da favorire:
riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine
agricola;
mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;
mantenimento dell'acqua nelle risaie nel periodo autunnale ed
invernale;
gestione idrica, in modo da garantire in alcune aree il
mantenimento dell'acqua durante tutto l'anno e, in particolare, nel
periodo autunnale e invernale;
interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con
alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle
due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di
garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e
animali;
creazione di zone umide prati umidi su seminativi ritirati dalla
produzione;
messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone
umide, sia temporanee che permanenti, e prati arbustati gestiti
esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare
nelle aree contigue alle risaie;
mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;
creazione all'interno delle risaie di canali profondi al minimo
40 centimetri e larghi al minimo 60 centimetri disposti in modo da
non intralciare il movimento dei mezzi per garantire la sopravvivenza
degli organismi acquatici anche nei periodi di asciutta;
iniziative volte alla riduzione ed al controllo delle sostanze
inquinanti di origine agricola;
conservazione delle risaie, in particolare di quelle situate nei
pressi delle principali garzaie esistenti;
gestione delle risaie con metodo tradizionale e agricoltura
biologica, in ogni caso disincentivando il livellamento al laser, la
"falsa semina" e le coltivazioni "in asciutta".
12. ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione.
Obblighi e divieti:
divieto di esercizio dell'attivita' venatoria in data antecedente
al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.
Regolamentazione di:
circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione,
evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e
incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;
utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non
arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.
Attivita' da favorire:
conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti
termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
sorveglianza durante il periodo di migrazione.
13. ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e
penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre
specie ornitiche.
Obblighi e divieti:
divieto di esercizio dell'attivita' venatoria in data antecedente
al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.
Attivita' da favorire:
riduzione dell'inquinamento luminoso.

Art. 7.
Termini per le regolamentazioni
Le regolamentazioni previste agli articoli 5 e 6 dovranno essere
adottate dalle regioni e le province autonome entro nove mesi dalla
data di emanazione del presente decreto.

Art. 8.
Clausola di salvaguardia
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei
rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2007
Il Ministro: Pecoraro Scanio

Allegato 1
DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DI RIFERIMENTO PER LE ZPS
1. Ambienti aperti alpini
Specie ornitiche caratteristiche.
Biancone (Circaetus gallicus), Aquila reale (Aquila chrysaetos),
Gipeto (Gypaetus barbatus), Pernice bianca (Lagopus mutus), Coturnice
(Alectoris greca), Gallo forcello (Tetrao tetrix), Gufo reale (Bubo
bubo), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Tottavilla
(Lulla arborea), Codirossone (Monticola saxatilis), Fringuello alpino
(Montifingilla nivalis), Venturone (Serinus citrinella), Re di
quaglie (Crex crex).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia che raggruppa praterie alpine d'alta quota, sia
primarie che secondarie, nonche' tutti gli ambienti aperti di
montagna come pascoli, pietraie ed aree cespugliose (ad esempio
Ontano verde, Pino mugo, Rododendro eccetera). I cambiamenti
socioeconomici verificatisi dal dopoguerra nel territorio delle Alpi
hanno avuto come conseguenza principale l'abbandono di molte zone
montane, la modifica delle attivita' agrosilvopastorali e il
diffondersi di una fruizione turistica del territorio alpino. Il
cambiamento ambientale piu' rilevante a scala alpina (soprattutto sul
versante italiano) e' rappresentato dal progressivo e generale
aumento della copertura forestale.
Fra le nuove attivita' economiche, il turismo di massa ha portato
alla realizzazione di infrastrutture e strutture ricettive (rifugi),
sportive e ricreative. Piste da sci, impianti di risalita,
costruzione di strade a diversa viabilita' rappresentano le
principali forme di alterazione del paesaggio ed hanno, come effetto
indiretto, l'aumento generalizzato della presenza e del disturbo
antropico anche alle quote piu' elevate, favorito dalle nuove
tipologie di impianti funiviari, e dal diffondersi dell'uso di mezzi
di trasporto un tempo non utilizzati quali motoslitte ed eliski.
Diversi sono gli effetti sulle specie piu' sensibili. Nel breve
termine si assiste al progressivo decremento numerico e alla locale
scomparsa delle specie legate agli ambienti aperti d'origine
antropica (ad esempio Coturnice); nel medio-lungo termine si ipotizza
anche una diminuzione delle popolazioni di specie attualmente in
ripresa (ad esempio Aquila reale, Biancone). L'aumento del disturbo
antropico rappresenta una delle fonti di turbative che possono
arrecare danno alla produttivita' di molte specie e/o causare
l'abbandono delle aree di nidificazione. La maggiore accessibilita'
puo' inoltre aumentare l'impatto dell'attivita' venatoria e favorire
azioni di bracconaggio. Data la notevole importanza
conservazionistica del Re di quaglie (specie globalmente minacciata)
e l'habitat peculiare in cui sopravvive in Italia (prati da sfalcio
di media montagna), se ne fa particolare menzione. Il fattore
fondamentale per la conservazione di tale specie e' il mantenimento
della tradizionale gestione del suo habitat, in particolare gli
ambienti prativi e i pascoli a limitata fruizione agro-pastorale e le
aree prative a conduzione agricola tradizionale, entrambe
caratterizzate da adeguata copertura e densita' della vegetazione
erbacea.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Disponibilita' di habitat idoneo:
1.1. aree e versanti a solatio, occupati da vegetazione rada o
cespugliata (Biancone);
1.2. vegetazione erbacea, inframmezzata da pietraie, sfasciume
di roccia e materiale morenico oltre la fascia degli arbusti contorti
(Pernice bianca);
1.3. versanti a vegetazione cespugliata, oltre il limite della
vegetazione arborea (Gallo forcello);
1.4. pendii erbosi ad elevata acclivita'. Quelli a solatio
svolgono un ruolo vitale nei mesi invernali per la Coturnice
(Coturnice e Codirossone);
1.5. alpeggi, coltivazioni terrazzate e altri ambienti idonei
per la ricerca di cibo (Coturnice e Codirossone);
1.6. pareti rocciose, versanti detritici e praterie oltre il
limite della vegetazione (Fringuello alpino);
1.7. ambienti a vegetazione erbosa in zone magre in parte
cespugliate, su pianori e pendii poco accentuati (Tottavilla);
1.8. vegetazione ad arbusti contorti e peccete rade, nei pressi
di aree pascolate (campivoli, malghe d'altura) in genere oltre il
limite della vegetazione arborea (Venturone).
2. Disponibilita' di habitat di nidificazione:
2.1. versanti rocciosi acclivi con pinete di difficile accesso,
comunque a bassa antropizzazione (Biancone);
2.2. pareti rocciose di difficile accesso per l'uomo (Aquila
reale, Gipeto, Gufo reale);
2.3. pareti rocciose ricche di siti adatti all'installazione
delle colonie, quali fessure profonde, inghiottitoi e cavita'
profonde (Gracchio corallino);
2.4. manufatti ed edifici d'altura, quali rifugi alpini
utilizzabili per la nidificazione (Fringuello alpino).
3. Disponibilita' di fonti alimentari:
3.1. rettili (Biancone);
3.2. prede di medie dimensioni (Aquila reale, Gufo reale);
3.3. Ungulati (Gipeto);
3.4. Formicai, piccoli frutti di bosco, piante arbustive
fruticose (Gallo forcello).
4. Presenza di greggi nei mesi estivi e/o sfalcio dell'erba
(Coturnice e Codirossone).
5. Scarsa frequentazione antropica degli habitat idonei:
5.1. nei mesi invernali e primaverili-estivi (Pernice bianca);
5.2. nella stagione riproduttiva (Gracchio corallino).
6. Limitata presenza di Corvidi, in primo luogo Corvo imperiale,
favoriti da fonti artificiali di cibo (rifiuti) presso i rifugi
(Pernice bianca, Coturnice).
2. Ambienti forestali alpini
Specie ornitiche caratteristiche.
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Tetraonidi (Tetrao tetrix,
Tetrao urogallus, Bonasa bonasia), Civetta nana (Glaucidium
passerinum), Civetta capogrosso (Aegolius funereus), Picidi (Picchio
nero (Dryocopus martius), Picchio cenerino (Picus canus), Picchio
tridattilo (Picoides tridactylus).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia caratterizzata da rilevanti porzioni di ambienti
forestali rappresentativi delle diverse tipologie vegetazionali
alpine. Le attivita' silvicolturali legate alla produzione di legname
sono la principale possibile fonte di turbativa ambientale a danno
dell'ornitofauna. In particolare il taglio puo' avere effetti diretti
eliminando siti idonei all'alimentazione, quali piante annose e
marcescenti (Picidi), e alla nidificazione (Picchio nero, Civetta
nana, Civetta Capogrosso). La modificazione strutturale e di
composizione delle foreste puo' localmente incidere sull'idoneita'
per alcune specie (in primis Gallo cedrone, secondariamente
Francolino di monte). La conduzione dell'attivita' silvicolturale
determina nel contempo un generale periodico disturbo, per la maggior
presenza dell'uomo durante le operazioni di esbosco. Inoltre la
necessita' di usufruire di infrastrutture temporanee (vie di accesso,
funicolari eccetera) e permanenti (strade forestali a viabilita'
limitata) aumenta l'antropizzazione delle foreste che incide
negativamente sulla loro naturalita' e favorisce la frequentazione e
quindi il disturbo turistico-ricreativo.
Per contro, l'abbandono dell'alta montagna, incide negativamente
sulle disponibilita' di aree aperte (radure) e porta all'innalzamento
del limite della vegetazione arborea e alla diffusione di quella
cespugliata, con conseguente perdita di habitat idoneo per il Gallo
forcello.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Disponibilita' di habitat idoneo:
1.1. Gallo Forcello: versanti a vegetazione cespugliata;
1.2. Gallo Cedrone: foreste di conifere e miste disetanee,
frammiste a radure;
1.3. Francolino di monte: boschi misti di conifere e
latifoglie;
1.4. Falco pecchiaiolo: disponibilita' di aree forestali su
versanti acclivi per la nidificazione. Disponibilita' di radure e
aree a pascolo intercalate ad aree forestate idonee per
l'alimentazione;
1.5. Civetta nana: foreste di conifere e latifoglie a fustaia;
1.6. Civetta capogrosso: foreste di conifere e latifoglie a
fustaia.
2. Disponibilita' di habitat di nidificazione:
2.1. Civetta nana, Civetta capogrosso: nidi di Picidi;
2.2. Picidi: alberi annosi e fustaie.
3. Disponibilita' di fonti alimentari:
3.1. Formicai, piccoli frutti di bosco, piante arbustive
fruticose (Gallo forcello);
3.2. Gallo cedrone: formicai, piccoli frutti di bosco, piante
arbustive fruticose;
3.3. Picidi: formicai, alberi morti o marcescenti.
4. Disponibilita' di aree non frequentate dall'uomo (Gallo
cedrone, Gallo forcello, Falco pecchiaiolo, Francolino di monte,
Civetta nana, Civetta caporosso, Picidi).
3. Ambienti aperti delle montagne mediterranee
Specie ornitiche caratteristiche.
Aquila reale (Aquila chrysaetos), Grifone (Gyps fulvus), Falco
pellegrino (Falco peregrinus), Coturnice (Alectoris graeca), Quaglia
(Coturnix coturnix), Allodola (Alauda arvensis), Tottavilla (Lulla
arborea), Calandro (Anthus campestris), Codirossone (Monticola
saxatilis), Sordone (Prunella collaris), Picchio muraiolo (Tychodroma
muraria), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius
senator), Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), Gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), Zigolo muciatto (Emberiza cia), Ortolano
(Emberiza hortulana).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia che raggruppa i siti montani ed alto-collinari
caratterizzati da ambienti aperti quali praterie (per lo piu'
secondarie), cespuglieti ed ambienti rupestri e rocciosi. Si tratta
in prevalenza di ambienti modellati nei secoli dall'attivita' umana,
primariamente dal pascolo, che tendono a scomparire con la riduzione
delle attivita' agropastorali tradizionali. Il declino di queste
attivita' tradizionali, particolarmente marcato nelle aree montane
della dorsale appenninica, sta determinando il progressivo
deterioramento dei suddetti ambienti ed il conseguente declino di
molte specie ad esso legate. Le misure gestionali principali dovranno
quindi indirizzarsi al mantenimento degli ambienti aperti. Tra le
attivita' umane piu' impattanti vanno invece segnalati lo sviluppo di
infrastrutture turistiche, l'installazione di impianti per la
produzione di energia eolica e le piantumazioni forestali.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Disponibilita' di habitat idoneo:
1.1. Aquila reale: ambiti rupestri e vaste praterie primarie e
secondarie prive di disturbo antropico;
1.2. Grifone, Falco pellegrino: ambiti rupestri privi di
disturbo antropico;
1.3. Coturnice: vasti cespuglieti dell'orizzonte subalpino e di
praterie primarie e secondarie prive di disturbo antropico ed
interdette all'attivita' venatoria;
1.4. Quaglia: altopiani del piano montano coltivati o pascolati
in forme tradizionali, con assenza di pressione venatoria nel periodo
riproduttivo e della dipendenza dei pulli;
1.5. Gufo reale: ambienti rupestri con bassa pressione
antropica, idonei alla riproduzione in prossimita' di ambienti aperti
con adeguate risorse trofiche disponibili tutto l'anno;
1.6. Allodola: formazioni erbacee dei piani montani e
culminali; nell'orizzonte montano inferiore predilige le coltivazioni
diversificate di tipo tradizionale o con attivita' di pascolo non
intensivo;
1.7. Tottavilla: formazioni erbacee o coltivi semplici con
situazioni a mosaico e con presenza di tratti di terreno scoperto
intervallato da coltivi o pascoli di tipo tradizionale e da fasce
arborate (nidificazione e roosting);
1.8. Calandro e Codirossone: praterie montane e d'altitudine
interessate da una discreta intensita' di pascolo da parte di
bestiame domestico anche con scheletro roccioso affiorante;
1.9. Sordone: orizzonte alpino con costoni rocciosi piu' o meno
ripidi ed aridi intercalati da cenge e terrazzi erbosi,
caratterizzati da una copertura vegetale scarsa e discontinua;
1.10 Picchio muraiolo: ambienti rupestri, di solito al di sopra
del limite della vegetazione arborea, anche con pareti di piccole
dimensioni caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea
discontinua e di sfasciume detritico alla base (ambiente
riproduttivo);
1.11 Averla piccola e Averla capirossa: altopiani
dell'orizzonte montano inferiore coltivati o pascolati in forme
tradizionali, con una bassa densita' di cespugli e nuclei boscati;
1.12 Gracchio corallino e Gracchio alpino: praterie montane e
d'altitudine interessate da una discreta intensita' di pascolo da
parte di bestiame domestico, insieme ad ambiti rupestri indisturbati;
1.13. Fringuello alpino: praterie d'altitudine, caratterizzate
anche dalla presenza di massi sparsi e brecciai;
1.14. Zigolo giallo: aree del piano montano con coltivi o
pascoli in forme tradizionali, con una bassa densita' di cespugli e
fasce boscate; radure nelle formazioni forestali montane;
1.15. Zigolo muciatto: versanti montani con formazioni erbacee
discontinue e presenza di scheletro roccioso affiorante, alberi ed
arbusti sparsi.
2. Disponibilita' trofica:
2.1. Aquila reale: disponibilita' di specie-preda (soprattutto
Leporidi e Fasianidi);
2.2. Grifone: presenza di bestiame domestico mantenuto al
pascolo brado e di consistenti popolazioni di Ungulati selvatici;
2.3. Gufo reale: abbondanza di prede di taglia medio-grande (ad
esempio Coniglio selvatico, Lepre, Ratto, Riccio, Fagiano, Starna).
4. Ambienti forestali delle montagne mediterranee
Specie ornitiche caratteristiche.
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus
migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Astore di Sardegna (Accipiter
gentilis arrigonii), Picchio nero (Dryocopus martius), Picchio rosso
mezzano (Dendrocopus medius), Picchio dorsobianco (Dendrocopus
leucotus), Balia dal collare (Ficedula albicollis).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia che raggruppa le aree propriamente forestali
dell'Italia peninsulare e delle isole maggiori. Si tratta per lo piu'
di faggete e querceti concentrati lungo la dorsale appenninica e in
altre zone montuose. Sono stati inclusi in questa tipologia anche
siti collinari di bassa quota caratterizzati da boschi con
caratteristiche, problematiche gestionali e specie ornitiche
similari. Sono invece state escluse da questa tipologia le pinete
costiere e le leccete mediterranee, che si e' ritenuto opportuno
includere nella tipologia "ambienti misti mediterranei", dato che
tali ambienti non ospitano di norma specie di uccelli legate in modo
stretto ed univoco a specifici habitat (com'e' invece il caso di
alcuni picchi per i boschi appenninici), bensi' ad un mosaico
ambientale composto da macchia mediterranea, pascoli, coltivi, dune
costiere eccetera. Il valore conservazionistico dei siti, per quel
che riguarda l'avifauna, dipende in maniera preponderante dall'eta' e
dalla qualita' ambientale dei boschi, a sua volta dipendenti dalla
gestione forestale passata e presente. I boschi maturi e ben
strutturati sono assai rari nel nostro paese anche se si assiste alla
progressiva maturazione di boschi non piu' sottoposti a sfruttamento
commerciale, in particolare in molte aree protette. In molti di
questi siti si assiste anche ad una progressiva maturazione dei
cedui, spesso ricondotti a fustaia da appositi interventi gestionali
e ad una progressiva colonizzazione degli ambienti aperti non piu'
sfruttati dalle attivita' agropastorali da parte del bosco. La
gestione dei boschi deve in questi siti tenere conto delle specifiche
esigenze delle specie prioritarie, sia presenti che potenziali. In
linea generale va favorito il ripristino di un variegato mosaico
ambientale con alternanza di vecchie fustaie, cedui attivi e zone
aperte.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Disponibilita' di habitat idoneo:
1.1. Falco pecchiaiolo: boschi planiziali e collinari,
generalmente aperti, di latifoglie dai 0 ai 1500 m s.l.m.,
preferibilmente fustaie di Castagno e Faggio di media e vasta
estensione, inframmezzati da aree aperte con presenza di Imenotteri
sociali (preda principale della specie);
1.2. Nibbio bruno: aree forestali planiziali e collinari dai 0
ai 1200 m s.l.m., con presenza di aree aperte, pascoli e aree
agricole inframmezzate da alberi, preferibilmente nei pressi di aree
umide o discariche urbane a cielo aperto;
1.3. Nibbio reale: aree forestali planiziali e collinari dai 0
ai 1000 m s.l.m., con presenza di vaste aree aperte, pascoli e aree
agricole inframmezzate da alberi, spesso in prossimita' di
discariche. Pratica tradizionale della pastorizia brada, soprattutto
ovina;
1.4. Astore di Sardegna: vaste superfici coperte da foreste
pure di Leccio o miste con Pino marittimo, Pino d'Aleppo e Pino nero,
con presenza di radure all'interno;
1.5. Picchio nero: mature fustaie pure di Faggio;
1.6. Picchio rosso mezzano: mature fustaie di Cerro;
1.7. Picchio rosso minore: aree boscate con abbondanza di
alberi morti e vetusti;
1.8. Balia dal collare: aree forestali mature prevalentemente a
Faggio comprese tra i 1.200 e i 1.800 m di altitudine.
5. Ambienti misti mediterranei
Specie ornitiche caratteristiche.
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus
migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Grifone (Gyps fulvus),
Capovaccaio (Neophron percnopterus), Biancone (Circaetus gallicus),
Albanella minore (Circus pygargus), Aquila del Bonelli (Hieraaetus
fasciatus), Pellegrino (Falco peregrinus), Lanario (Falco biarmicus),
Grillaio (Falco naumanni), Coturnice di Sicilia (Alectoris greca
whitakeri), Pernice sarda (Alectoris barbara), Quaglia (Coturnix
coturnix), Occhione (Burhinus oedicnemus), Ghiandaia marina (Coracias
garrulus), Gufo reale (Bubo bubo), Succiacapre (Caprimulgus
europaeus), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella
(Calandrella brachydactyla), Allodola (Alauda arvensis), Tottavilla
(Lulla arborea), Cappellaccia (Galerida cristata), Calandro (Anthus
campestris), Monachella (Oenanthe hispanica), Averla piccola (Lanius
collurio), Averla capirossa (Lanius senator), Averla cenerina (Lanius
minor), Magnanina (Sylvia undata), Magnanina sarda (Sylvia sarda),
Sterpazzola di Sardegna (Sylvia conspicillata), Sterpazzolina (Sylvia
cantillans), Zigolo capinero (Emberiza melanocephala).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia che raggruppa una vasta gamma di paesaggi, anche molto
diversificati tra loro, raggruppati in una tipologia unica in quanto
caratterizzati per lo piu' da specie tipicamente mediterranee e da
una serie di problematiche comuni (bracconaggio, incendi,
urbanizzazione diffusa eccetera). Tra gli habitat inclusi in questi
siti si possono annoverare pinete costiere, leccete, macchia e gariga
mediterranee, coltivi di vario genere, pascoli aridi eccetera. Nella
gran parte dei casi, i siti inclusi in tale tipologia sono
caratterizzati da paesaggi a mosaico, composti da vari ambienti,
inframmezzati gli uni agli altri e spesso profondamente modellati
dalle attivita' umane e sottoposti ad elevatissima pressione
antropica. Le minacce a questi siti sono, di conseguenza, numerose e
differenziate. Si puo' tuttavia indicare la sottrazione e
frammentazione degli habitat in seguito alla crescente
antropizzazione (urbanizzazione, realizzazione di infrastrutture,
intensificazione agricola) come la problematica centrale di questi
ambienti. Per alcune specie, come ad esempio molti rapaci, il
problema principale rimane il disturbo antropico e la persecuzione
diretta, estremamente diffusi in questi siti.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Disponibilita' di habitat idoneo:
1.1. mosaici di pascoli e coltivi con ricca entomofauna, in
particolare Imenotteri sociali e Ortotteri (Falco pecchiaiolo);
1.2. mosaici di pascoli con coltivi come aree di alimentazione
e boschi adatti alla nidificazione (Nibbio bruno, Nibbio reale);
1.3. mosaici di pascoli con abbondanza di bestiame allo stato
brado con presenza di falesie indisturbate. Macchia mediterranea alta
con abbondanti popolazioni di ungulati selvatici, in particolare di
Cervo e Cinghiale (Grifone);
1.4. mosaici di pascoli, macchia mediterranea bassa e gariga
con abbondanza di ovini allo stato brado e con buona disponibilita'
di mammiferi selvatici di piccola taglia come Riccio e Coniglio
selvatico. Presenza di falesie indisturbate per la nidificazione
(Capovaccaio);
1.5. mosaici di pascoli, gariga con abbondanza di ofidi e
boschetti o grossi alberi isolati adatti alla nidificazione
(Biancone);
1.6. incolti, pascoli, coltivi e macchia a bassa copertura del
suolo con ricche popolazioni di micromammiferi e Passeriformi
(Albanella minore);
1.7. pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di
Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilita' di siti
riproduttivi idonei, situati in centri storici, edifici agricoli
abbandonati e falesie indisturbate (Grillaio);
1.8. mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Coturnice
di Sicilia, Pernice sarda, Quaglia e Occhione);
1.9. pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di
Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilita' di siti
riproduttivi idonei: presenza di grandi alberi isolati, manufatti
abbandonati e rupi (Ghiandaia marina);
1.10 ambienti rupestri con bassa pressione antropica idonei
alla riproduzione in prossimita' di aree idonee all'alimentazione;
presenza di ambienti aperti con adeguate risorse trofiche disponibili
tutto l'anno, ovvero abbondanza di prede di taglia medio-grande, ad
esempio Coniglio selvatico, Lepre, Ratto, Riccio, eccetera (Gufo
reale);
1.11 gariga e macchia bassa con ricche popolazioni di
Lepidotteri (Succiacapre);
1.12 mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Calandra,
Calandrella, Allodola, Tottavilla);
1.13. mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga con
affioramento roccioso (Calandro),
1.14. mosaici di incolti e pascoli con affioramenti rocciosi
(Monachella);
1.15. pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di
Ortotteri e Sauri (Averla piccola, Averla capirossa e Averla
cenerina);
1.16. macchia mediterranea, gariga e coltivi inframmezzati da
siepi con ricca entomofauna (Canapino, Magnanina, Magnanina sarda,
Sterpazzola di Sardegna, Sterpazzolina, Occhiocotto);
1.17. coltivi e pascoli in forme tradizionali, con una bassa
densita' di cespugli e fasce boscate; radure nelle formazioni
forestali, formazioni erbacee discontinue, alberi ed arbusti sparsi
(Zigolo capinero);
1.18. ambienti rupestri indisturbati con abbondanza di prede
(conigli e uccelli) (Aquila del Bonelli, Lanario, Pellegrino).
6. Ambienti steppici
Specie ornitiche caratteristiche.
Grillaio (Falco naumanni), Albanella minore (Circus pygargus),
Biancone (Circaetus gallicus), Capovaccaio (Neophron percnopterus),
Gallina prataiola (Tetrax tetrax), Occhione (Burhinus oedicnemus),
Pernice di mare (Glareola pratincola), Limicoli svernanti
(Charadriiformes), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Calandra
(Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella brachydactyla),
Cappellaccia (Galerida cristata), Calandro (Anthus campestris),
Averla capirossa (Lanius senator), Averla cenerina (Lanius minor),
Monachella (Oenanthe hispanica).
Descrizione generale della tipologia.
Gli ambienti "steppici" italiani sono costituiti da paesaggi
seminaturali aridi, caratterizzati dal predominio della vegetazione
erbacea. Questi ambienti, formatisi nei secoli in seguito
all'esercizio del pascolo, primariamente ovino, rappresentano
attualmente una delle tipologie ambientali piu' minacciate a livello
nazionale ed internazionale. Questa tipologia ambientale e'
concentrata nelle aree mediterranee del meridione e prevalentemente
nelle due isole maggiori, nonche' in Puglia e Lazio. Qualche esempio
di ambienti riconducibili a questa tipologia puo' essere trovato,
tuttavia, anche in altre parti d'Italia, com'e' ad esempio il caso
dei Magredi friulani. Si raggruppano in questa tipologia tutti gli
ambienti aperti aridi, assimilabili per avifauna agli ambienti piu'
propriamente steppici. Il fattore assolutamente preponderante nel
determinare la sopravvivenza di tutte le specie steppiche e' la
persistenza dell'habitat. Le principali minacce alle specie steppiche
sono dovute alla distruzione dell'habitat in seguito
all'intensificazione agricola, ad opere di imboschimento artificiale
e all'urbanizzazione.
Le specie di maggiore rilevanza per gli ambienti steppici
italiani sono indubbiamente il Grillaio, specie globalmente
minacciata di cui l'Italia ospita probabilmente la seconda
popolazione mondiale (per dimensione) e la Gallina prataiola, specie
in grave regressione, di cui la Sardegna rappresenta uno degli ultimi
baluardi europei.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Presenza di habitat idoneo (tutte le specie):
1.1. associazioni vegetali di tipo steppico semiarido sfruttate
a pascolo, per lo piu' ovino e stagionale (ad esempio Asphodeletum);
1.2. pascoli coltivati (esempio Hordeum sp);
1.3. boschi degradati con prevalenza di vegetazione erbacea
(simili alle Dehesas spagnole);
1.4. monocolture cerealicole, inframmezzate da altre tipologie
di vegetazione erbacea seminaturale;
1.5. terreni a riposo, prati pascoli non arati da almeno due
anni.
2. Presenza di parcelle di terreno nudo durante la stagione
riproduttiva: campi di colture invernali, set aside, distese di fango
secco (Pernice di mare).
3. Disponibilita' di centri storici, edifici rurali tradizionali,
ponti in pietra o ambienti rupestri adatti alla nidificazione
(Grillaio, Ghiandaia marina).
4. Permanenza di muretti a secco, utilizzabili per la
nidificazione o che forniscono rifugio alle specie preda (Biancone,
Monachella).
5. Assenza di disturbo alle covate (Albanella minore, Gallina
prataiola, Occhione).
6. Limitata mortalita' per cause antropiche: bracconaggio,
collisione con elettrodotti, mortalita' su strade (tutte le specie).
7. Colonie di uccelli marini
Specie ornitiche caratteristiche.
Berta maggiore (Calonectris diomedea), Berta minore (Puffinus
yelkouan), Uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), Marangone
dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), Falco della Regina (Falco
eleonorae), Gabbiano corso (Larus audouini).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia che raggruppa i siti costieri ospitanti colonie di
uccelli marini. Allo stato attuale, buona parte delle colonie di
uccelli marini e di Falco della Regina incluse nei siti e'
localizzata su piccole isole, spesso in siti impervi, di difficile
accesso o comunque scarsamente adatti alla frequentazione turistica.
L'eccezione piu' evidente a tale situazione generale e' rappresentata
da alcune colonie di Gabbiano corso situate su isole pianeggianti o
molto vicine alla costa, con frequentazione antropica elevata che
puo' interessare in toto o in parte il periodo riproduttivo.
Verosimilmente, l'attuale selezione degli habitat di nidificazione e'
almeno in parte condizionata dalla necessita' di evitare il crescente
disturbo antropico e l'aumentata presenza di mammiferi predatori, in
molti casi introdotti ad opera dell'uomo (ratti in primis, ma anche
gatti e cani inselvatichiti).
Tutte le specie considerate sono, ad eccezione del Gabbiano
corso, caratterizzate da una spiccata fedelta' al sito di
nidificazione; per quest'ultimo e' invece piu' opportuno parlare di
fedelta' ad un'area di nidificazione, che puo' comprendere diversi
siti utilizzati in maniera alternativa negli anni.
La fedelta' al sito di nidificazione puo' determinare da un lato
la persistenza di adulti che tentano di insediarsi in siti divenuti
inadatti (ad esempio le colonie di Berte che continuano ad insediarsi
nel medesimo sito nonostante la sistematica predazione di uova e
pulli da parte di ratti), dall'altro la difficolta' a colonizzare in
tempi brevi siti usualmente non utilizzati, resi nuovamente adatti da
interventi di rimozione o contenimento dei predatori.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Disponibilita' di habitat adatto. Berte e Uccello delle
tempeste necessitano di isole o tratti di costa ripidi e
caratterizzati dalla presenza di grotte, piccole cavita' e/o accumuli
di grossi massi (esempio frane consolidate) sotto i quali scavare il
nido. Il Marangone dal ciuffo e il Falco della Regina nidificano
tipicamente in cavita' di falesie isolate. Il Gabbiano corso si
insedia su piccole isole, anche rocciose, con ridotta presenza di
Gabbiano reale. La presenza di pareti rocciose con tafoni e cenge
risulta indispensabile alla nidificazione del Falco della Regina e
del Marangone dal ciuffo; tali ambienti vengono invece selezionati
dalle altre specie solo quando l'eccessivo disturbo o la predazione
impediscono la colonizzazione degli altri habitat (colonie sulla
terraferma o su isole con predatori o disturbate).
2. Disponibilita' di risorse alimentari accessibili in
prossimita' della colonia. Anche se la situazione italiana risulta
poco conosciuta sotto questo aspetto, e' noto che la distribuzione
delle risorse alimentari condiziona in maniera forte le popolazioni
di uccelli marini e la localizzazione delle loro colonie. L'unica
specie, tra quelle considerate, per la quale sono disponibili dati al
riguardo e' il Gabbiano corso. Per questa specie e' nota l'importanza
di aree con acque profonde prossime ai siti di nidificazione, nelle
quali la specie si alimenta di Clupeidi spinti in superficie da tonni
e cetacei.
3. Assenza di predatori. La presenza di mammiferi predatori di
norma impedisce l'insediamento delle colonie o ne riduce enormemente
il successo riproduttivo. La predazione a carico di uova o pulli da
parte del Ratto e' in grado di azzerare la produttivita' delle
colonie di Berte e Uccello delle tempeste. Il protrarsi di condizioni
sfavorevoli all'involo di pulli determina di solito l'abbandono del
sito di nidificazione nel breve o medio periodo. La predazione da
parte di cani e gatti sembra avere un effetto piu' ridotto su queste
specie, interessando in particolare i nidi meno profondi (la specie
piu' soggetta a rischio per la propensione a nidificare anche in
cavita' esposte e' la Berta maggiore). La nidificazione di Marangone
dal ciuffo e Falco della Regina non sembra invece essere influenzata
in maniera significativa da nessuno dei predatori sopra ricordati. I
ratti non rappresentano un fattore di disturbo per il Gabbiano corso,
mentre la presenza di cani o gatti domestici o inselvatichiti puo'
costituire un serio pericolo, sia per la predazione diretta di uova e
pulli che per il disturbo arrecato alle colonie.
4. Assenza di disturbo ai siti di nidificazione. Tra le specie
considerate, le Berte e l'Uccello delle tempeste sembrano in grado di
tollerare una certa presenza antropica e quella di mammiferi non
predatori durante il periodo di nidificazione, purche' la stessa non
interessi l'interno delle cavita' di riproduzione. Considerazioni
analoghe valgono per il Marangone dal ciuffo e il Falco della Regina,
nella misura in cui i siti di nidificazione risultano di solito
inaccessibili ai vertebrati di medio-grandi dimensioni. Sono invece
documentati casi di abbandono o mancato insediamento di colonie di
Gabbiano corso in seguito al disturbo arrecato dall'uomo o da grossi
mammiferi (esempio mufloni, cinghiali, bestiame domestico allo stato
brado). Un'elevata densita' di Gabbiano reale puo' avere un impatto
negativo sul Gabbiano corso, per l'occupazione dei siti piu' adatti
alla nidificazione e per l'innescarsi di interazioni di tipo
competitivo (cleptoparassitismo) o, in misura minore, predatorio nei
confronti di uova o pulli.
8. Zone umide
Specie ornitiche caratteristiche.
Strolaghe (Gavia spp.), Svassi (Podiceps spp.), Marangone minore
(Phalacrocorax pygmaeus), Fenicottero (Phoenicopterus ruber), Ardeidi
(Ardeidae), Spatola (Platalea leucorodia), Mignattaio (Plegadis
falcinellus), Anatidi (Anatidae), Falco di palude (Circus
aeruginosus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Rallidi (Rallidae),
Pernice di mare (Glareola pratincola), Limicoli (Charadriiformes),
Laridi (Laridae), Sternidi (Sternidae), Forapaglie castagnolo
(Acrocephalus melanopogon).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia che raggruppa tutte le zone umide, sia salmastre che di
acqua dolce. Si tratta di un'ampia categoria che include ambienti
anche diversificati quali ad esempio saline, lagune, valli da pesca,
laghi, invasi artificiali. Fa parte di questa tipologia il sistema di
zone umide costiere dell'alto Adriatico, che si estende quasi
ininterrottamente tra Trieste e Cervia, comprendendo una vasta gamma
di tipologie ambientali d'acqua dolce, salmastra e salata (rami
fluviali, lagune, valli da pesca, saline e bacini d'acqua dolce),
spesso strettamente interconnesse, che rappresentano uno dei sistemi
ambientali di maggior importanza per l'avifauna a livello europeo.
L'area e' altresi' caratterizzata da estesi prosciugamenti,
effettuati a partire dalla fine del 1800, che hanno interrotto la
continuita' del complesso delle zone umide costiere. Attualmente
tutte le zone umide sono delimitate da argini, essendo scomparse
quelle vaste superfici di stagni e bassure temporaneamente sommerse
dall'autunno alla primavera che costituivano il naturale contorno di
molte valli fino agli anni '30-'50 del 1900. Le bonifiche a scopi
agricoli hanno determinato anche la fine della vallicoltura basata
sull'itticoltura estensiva e attualmente la maggior parte delle valli
residue vengono gestite per l'attivita' venatoria e/o per varie forme
di itticoltura intensiva e semi intensiva. La realizzazione di vasti
complessi industriali a partire dal 1950 ca., all'interno e ai
margini di biotopi di rilevante interesse naturalistico (Laguna di
Venezia, Pialasse Ravennati), l'intensa e diffusa urbanizzazione ed
antropizzazione delle coste e delle zone retrostanti, a partire dal
1960 ca., per scopi turistici, la marcata subsidenza ed il processo
di erosione dei litorali rendono particolarmente problematica la
tutela degli ambienti favorevoli all'avifauna.
A parte il sistema dell'Adriatico settentrionale, anche le altre
zone umide costiere comprendono lanche, lagune, saline e bacini
d'acqua dolce o salmastra, spesso strettamente connessi gli uni con
gli altri. Tali siti sono impattati da problematiche analoghe a
quelle sopra descritte. Particolarmente gravi sono i problemi legati
alla diffusa e crescente urbanizzazione ed antropizzazione delle
coste e delle zone retrostanti, legate al turismo balneare. Le zone
umide costiere mediterranee sono spesso minacciate da diffusi
fenomeni di illegalita', tra cui bracconaggio e abusivismo edilizio.
Problema chiave per molte aree e' inoltre quello della gestione
idrica. Le regioni mediterranee sono infatti caratterizzate da climi
aridi e le zone umide sono dunque soggette ad estesi prosciugamenti
nella stagione estiva. Questi fenomeni naturali vengono spesso
accentuati dall'eccessivo prelievo di acqua, direttamente dalle zone
umide o dai fiumi e canali immissari. Va ricordato che molte regioni
dell'Italia mediterranea gestiscono attualmente le proprie risorse
idriche in una situazione di deficit permanente, che potrebbe
aggravarsi nel futuro con l'aumento dell'incidenza dei mutamenti
climatici.
La tipologia comprende inoltre le zone umide interne d'acqua
dolce (laghi, stagni, paludi e invasi artificiali), che sono state le
prime ad essere "bonificate" per colmata o per drenaggio. Negli
ultimi due secoli i prosciugamenti e gli interventi di trasformazione
fondiaria hanno tuttavia interessato tutte le zone umide ad eccezione
dei laghi piu' profondi. Parallelamente al processo di trasformazione
del territorio e alla progressiva scomparsa XX secolo, altre
tipologie di zone umide di origine antropica, connesse ad attivita'
idrauliche (casse di espansione), produttive (risaie, invasi per
l'irrigazione, bacini di decantazione e depurazione delle acque e dei
fanghi degli zuccherifici e degli allevamenti zootecnici, bacini per
l'itticoltura, cave attive e abbandonate temporaneamente o
permanentemente inondate) e ricreative (bacini per l'attivita'
venatoria e la pesca sportiva) che spesso sono in grado di ospitare
alcune delle specie vegetali e animali tipiche delle zone umide
scomparse. Le potenzialita' di tali aree, che soprattutto in zone
densamente antropizzate e soggette a trasformazioni ambientali
impattanti contribuiscono in maniera determinante alla conservazione
della biodiversita' (ad esempio svolgendo la funzione di siti di
sosta e riproduzione per l'avifauna) dipendono da caratteristiche
ambientali tra cui le dimensioni della zona umida, il tipo di
attivita' antropica presente, la pendenza e superficie delle rive e
dei fondali, le caratteristiche fisico-chimiche delle acque, la
gestione della vegetazione e dei livelli dell'acqua e la ricchezza,
la struttura e la copertura della vegetazione. Questi fattori sono
fortemente correlati alle funzioni per le quali le zone umide sono
state conservate, create o trasformate, e sono controllati dal tipo
di gestione cui ogni zona umida e' soggetta.
Va prestata attenzione all'adeguamento dei piani di gestione
forestale e agricola, alla pianificazione delle attivita' estrattive,
ai piani di prelievo idrico all'interno del sito e nella parte di
bacino idrologico che alimenta la zona umida, alla pianificazione
delle attivita' venatorie e di pesca sportiva, alla pianificazione
delle attivita' ricreative e di fruizione turistica. Grande
attenzione va prestata anche agli interventi di alterazione della
morfologia costiera (ripascimento dei litorali, taglio di scanni e
cordoni dunosi, difesa costiera) ed a quelli per il miglioramento
della navigazione, e ai piani di bonifica e risanamento ambientale
(siti inquinati, rimozione sedimenti, eccetera). Vanno infine
adeguatamente pianificati i piani di controllo delle zanzare
effettuati sia con prodotti chimici di sintesi, sia con metodi di
lotta biologica (esempio Bacillus thuringensis).
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Disponibilita' di siti idonei per la nidificazione in aree con
buona disponibilita' di risorse trofiche. Fattore importante per
tutte le specie considerate e in particolare per le specie coloniali
(Marangone minore, Fenicottero, Spatola, Mignattaio, parte degli
Ardeidi, Sternidi, Limicoli, Pernice di mare):
1.1. Spatola, Mignattaio, Marangone minore, Airone cenerino,
Nitticora, Airone bianco maggiore, Garzetta, Airone guardabuoi,
Sgarza ciuffetto nidificano sia su alberi e arbusti sia in canneti in
aree tranquille o comunque difficilmente raggiungibili da predatori e
dall'uomo;
1.2. Airone rosso, Tarabuso e Tarabusino nidificano
esclusivamente in canneti;
1.3. gli Svassi necessitano di zone umide con vegetazione
acquatica galleggiante, semisommersa ed emergente su cui e con la
quale costruire nidi galleggianti;
1.4. gli Anatidi necessitano di isole e sponde dolcemente
digradanti con vegetazione erbacea e di vaste zone con vegetazione
palustre sommersa, galleggiante ed emergente;
1.5. i Rallidi necessitano di zone con canneti densi e
lussureggianti e con piante acquatiche semisommerse e galleggianti;
1.6. Limicoli, Laridi, Sternidi e Fenicottero necessitano di
isole e zone affioranti sabbiose/fangose con vegetazione scarsa o
nulla, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri;
1.7. Mignattino e Mignattino piombato necessitano di zone umide
con ricca vegetazione acquatica galleggiante, semisommersa ed
emergente su cui e con la quale costruire nidi galleggianti;
1.8. la Pernice di mare nidifica su superfici sabbiose/fangose
con vegetazione scarsa o nulla, costituite in genere da zone umide in
corso di prosciugamento e da campi con coltivazioni tardive (soia,
pomodori) o che hanno subito lavorazioni primaverili;
1.9. il Falco di palude nidifica prevalentemente in canneti e
talvolta tra la vegetazione erbacea folta di prati e di fossati tra i
coltivi;
1.10. il Nibbio bruno necessita di boschi, anche di piccola
estensione, nei dintorni di laghi, paludi e fiumi;
1.11. il Forapaglie castagnolo necessita di canneti estesi e
diversificati alternati a chiari d'acqua libera.
2. Disponibilita' di isole e di zone affioranti
sabbiose/fangose/ghiaiose con vegetazione scarsa o assente,
difficilmente raggiungibili da predatori terrestri. Fattore chiave
per assicurare, oltre che ambienti idonei per la nidificazione di
Fenicottero, Limicoli, Laridi e Sternidi, siti per la sosta e il
riposo di Ardeidi, Anatidi, Limicoli e Sternidi durante il giorno e
la notte nel corso dell'anno. In alcuni siti il numero di isole e
zone affioranti adatte alla nidificazione di Limicoli e Sternidi e'
fortemente diminuito negli ultimi decenni a causa della subsidenza,
dell'erosione e dell'innalzamento del livello del mare.
3. Competizione del Gabbiano reale per l'uso di siti idonei per
la nidificazione. Il precoce insediamento della crescente popolazione
nidificante di Gabbiano reale limita fortemente il numero di siti
idonei per la nidificazione di Limicoli e Sternidi che si insediano
1-2 mesi dopo.
4. Alterazione/distruzione delle aree con vegetazione elofitica e
galleggiante da parte della Nutria. Fattore rilevante per le specie
che utilizzano i canneti per la nidificazione, l'alimentazione e la
sosta e che costruiscono nidi galleggianti: Svassi, Ardeidi, Anatidi
(Moretta tabaccata), Falco di palude, Mignattino piombato.
5. Assenza/scarsita' di grandi pesci fitofagi e dei fondali e
comunque di elevate densita' di pesci in ambiti non destinati
all'itticoltura. Fattore molto importante che permette una cospicua
crescita di idrofite e una buona limpidezza dell'acqua, condizioni
essenziali per la nidificazione di Moretta tabaccata e Mignattino
piombato e per l'alimentazione di Anatidi e Folaghe.
6. Elevata disponibilita' di invertebrati tipica delle zone umide
con scarso uso di pesticidi con aree circostanti coltivate in maniera
estensiva. Fattore rilevante per Pernice di mare e in generale per
tutti i limicoli nidificanti e migratori, per Mignattini e per alcune
specie di Laridi (Gabbianello, Gabbiano comune, Gabbiano corallino).
7. Predazione da parte di ratti, Gabbiani reali, cani e gatti
vaganti, Corvidi. Fenicottero, Limicoli, Sternidi, Laridi.
8. Predazione di pulcini e adulti da parte di Silurus glanis
(pesce alloctono invasivo presente in alcuni corpi idrici). Svassi,
Anatidi.
9. Ambienti fluviali
Specie ornitiche caratteristiche.
Ardeidi (Ardeidae), Anatidi (Anatidae), Falco di palude (Circus
aeruginosus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Succiacapre (Caprimulgus
europaeus), Limicoli (Charadriiformes), Occhione (Burhinus
oedicnemus), Sternidi (Sternidae), Martin pescatore (Alcedo atthis),
Gruccione (Merops apiaster), Topino (Riparia riparia).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia che raggruppa i siti fluviali di maggior rilevanza per
l'avifauna. La maggior parte di tali aree e' situata in territori
pianeggianti caratterizzati da elevata densita' di popolazione e
grado di urbanizzazione tra i piu' elevati in Europa e nel mondo, nei
quali la libera evoluzione dei corsi d'acqua e' stata massivamente
contrastata ed impedita. Cio' ha comportato la progressiva scomparsa
di lanche e zone umide lentiche entro le golene, la drastica
riduzione delle fasce di vegetazione arborea e arbustiva ripariale e
il disinnesco dei processi di continua creazione di alcuni ambienti
effimeri (ad esempio, scarpate sub verticali in banchi
prevalentemente di sabbia), necessari alla riproduzione di specie
come il Topino. Peraltro, i crescenti problemi idraulici, conseguenti
ad un incremento dei fenomeni (a seconda dei tratti) di
pensilizzazione ed erosione dell'alveo, sono dovuti principalmente al
mantenimento del corso d'acqua per secoli nello stesso tracciato,
alla realizzazione di infrastrutture (ponti, dighe, sbarramenti
eccetera), ad interventi di escavazione in alveo, alla diminuzione
dei tempi di corrivazione delle acque meteoriche e alla subsidenza.
Questi fattori hanno causato danni alle strutture antropiche stesse e
generato ulteriori interventi antropici, spesso impattanti, sugli
ultimi lembi di ambienti naturali esistenti entro le golene. In un
territorio fortemente antropizzato, caratterizzato da barriere
ecologiche insormontabili quali autostrade e vasti centri urbani, i
corsi d'acqua costituiscono per molte specie di piante e animali i
maggiori corridoi ecologici. Peraltro e' proprio in tali ambienti che
risultano piu' accentuate le problematiche di inquinamento delle
acque, di introduzione e diffusione di specie vegetali e animali
aliene, con effetti negativi sulle biocenosi autoctone, nonche' di
gestione dei terreni golenali palesemente ostile alla fauna
selvatica. Tali problematiche sono ampiamente presenti anche nei siti
dell'Italia peninsulare, dove il clima prevalentemente mediterraneo
rende ancora piu' grave il problema delle captazioni idriche, che
possono persino condurre ad un completo prosciugamento dei fiumi nei
periodi meno piovosi.
Gli obiettivi di conservazione di questi siti vanno integrati
all'interno degli strumenti di pianificazione ed in particolar modo
nella pianificazione della gestione forestale e agricola, delle
attivita' estrattive, del prelievo idrico all'interno del sito e
nella parte di bacino idrologico che alimenta il corpo idrico, delle
attivita' venatorie e di pesca sportiva, delle attivita' ricreative e
di fruizione turistica.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Disponibilita' di siti idonei per la nidificazione in aree con
buona disponibilita' di risorse trofiche. Fattore importante per
tutte le specie considerate e, in particolare, per le specie
coloniali di Ardeidi, Sternidi e Limicoli e per Gruccione e Topino.
1.1. Airone cenerino, Nitticora, Airone bianco maggiore,
Garzetta, Airone guardabuoi e Sgarza ciuffetto nidificano sia su
alberi e arbusti sia in canneti in aree tranquille o, comunque,
difficilmente raggiungibili dai predatori e dall'uomo. In Pianura
Padana spesso utilizzano anche pioppeti coltivati maturi;
1.2. Airone rosso, Tarabuso e Tarabusino nidificano
esclusivamente in canneti;
1.3. gli Anatidi necessitano di isole e sponde dolcemente
digradanti con vegetazione erbacea e di vaste zone con vegetazione
palustre sommersa, galleggiante ed emergente;
1.4. Limicoli e Sternidi necessitano di isole e zone affioranti
sabbiose/fangose/ghiaiose con vegetazione scarsa o nulla,
difficilmente raggiungibili da predatori terrestri;
1.5. l'Occhione necessita di vaste praterie con vegetazione
erbacea bassa e rada all'interno e ai margini dei greti fluviali;
1.6. il Falco di palude nidifica prevalentemente in canneti e,
talvolta, tra la vegetazione erbacea folta di prati e di fossati tra
i coltivi;
1.7. il Nibbio bruno necessita di boschi, anche di piccola
estensione, nei dintorni di laghi, paludi e fiumi;
1.8. Gruccione, Martin pescatore e Topino scavano nidi a
galleria nelle scarpate create dall'erosione lungo le sponde di corsi
d'acqua e laghi, nei margini delle cave di sabbia/ghiaia/argilla e
nei cumuli di sabbia estratta dalle cave; nel caso di Gruccione e
Topino le colonie sono ubicate entro un raggio di 10-15 km dalle aree
adatte per l'alimentazione;
1.9. il Succiacapre necessita di macchie arbustive e boschi ai
margini di ampie zone di greto, di prati e di coltivazioni estensive
utilizzabili per l'alimentazione.
2. Disponibilita' di isole e di zone affioranti
sabbiose/fangose/ghiaiose con vegetazione scarsa o assente,
difficilmente raggiungibili da predatori terrestri. Fattore chiave
per assicurare, oltre che ambienti idonei per la nidificazione di
Limicoli e Sternidi, siti per la sosta e il riposo di Ardeidi,
Anatidi, Limicoli e Sternidi durante il giorno e la notte nel corso
dell'anno.
3. Assenza di variazioni eccessive dei livelli idrici nel periodo
marzo-luglio dovute a eventi naturali e a regimazioni idrauliche.
Rilevanti e/o frequenti innalzamenti del livello dell'acqua causano
la distruzione dei nidi e delle uova delle specie, in particolare
Limicoli e Sternidi, che nidificano sul suolo a breve distanza
dall'acqua; rilevanti abbassamenti o prosciugamenti determinano il
raggiungimento e la predazione dei nidi da parte di predatori
terrestri e/o un'elevata mortalita' dei pulcini di Anatidi e
Limicoli.
4. Sensibilita' dei proprietari e dei gestori di cave. Fattore
fondamentale per garantire il successo riproduttivo delle popolazioni
di Gruccione e di Topino che nidificano nelle cave attive.
5. Elevata disponibilita' di invertebrati tipica delle zone con
scarso uso di pesticidi e di quelle coltivate in maniera estensiva.
Fattore chiave per il Succiacapre che caccia grandi insetti volatori
notturni; fattore rilevante per Occhione, Gruccione e Topino e in
parte anche per i Limicoli.
6. Predazione da parte di ratti, cani e gatti vaganti, corvidi.
Limicoli, Occhione, in particolare Sternidi (specialmente
Fraticello).
7. Predazione di pulcini e adulti da parte di Silurus glanis
(specie alloctona invasiva in alcuni corpi idrici). Fattore
marginale, localmente importante per Anatidi.
8. Competizione alimentare da parte di alcune specie di Ciprinidi
(alcune alloctone) di grandi dimensioni. Fattore localmente
importante per Anatidi.
10. Ambienti agricoli
Specie ornitiche caratteristiche.
Ardeidi (Ardeidae), Albanelle (Circus spp.), Falco cuculo (Falco
vespertinus), Pernice di mare (Glareola pratincola), Quaglia
(Coturnix coturnix), Allodola (Alauda arvensis), Averle (Lanius
spp.), Ortolano (Emberiza hortulana).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia che raggruppa le zone agricole della Pianura Padana e
di altre aree intensamente coltivate, caratterizzate prevalentemente
da seminativi e in minor parte da prati, con una discreta presenza di
elementi naturali quali siepi, filari alberati e piccoli bacini. In
tali ambienti, che offrono condizioni complessivamente favorevoli
anche grazie ad una scarsa urbanizzazione e ad un minore impatto
infrastrutturale (strade, ferrovie, linee elettriche eccetera), sono
state meglio conservate ovvero ripristinate le caratteristiche
ambientali e paesaggistiche tipiche del territorio rurale di pianura
fino agli anni '50-'60 del 1900. E' da questo periodo infatti che
sono avvenuti:
la scomparsa progressiva della sistemazione a piantata e delle
siepi (per la cui gestione era necessaria molta mano d'opera)
principalmente in seguito alla modernizzazione delle tecniche
colturali e a causa del fenomeno di inurbamento della popolazione
agricola conseguente all'industrializzazione;
l'abbattimento di quasi tutte le piante di alto fusto isolate e
in filare come querce, noci, olmi, frassini, pioppi le quali, oltre
ad essere di ostacolo alle lavorazioni meccaniche, divennero non piu'
necessarie come fonte di cibo per il bestiame, legname da opera e da
ardere;
la chiusura graduale delle stalle poderali, non in grado di
competere con gli allevamenti del centro Europa ma che garantivano
una regolare rotazione delle coltivazioni con la presenza di almeno Õ
della superficie aziendale a prato o a medica;
la riduzione progressiva della superficie a risaie, poiche'
altre colture come la barbabietola da zucchero e il mais divennero
piu' redditizie; conseguentemente vennero prosciugate molte zone
umide che fungevano da casse di accumulo delle acque per le risaie;
la scomparsa repentina della coltura della canapa, in seguito
all'introduzione di nuove fibre tessili e conseguentemente il
tombamento della maggior parte dei maceri che erano stati creati per
la lavorazione della canapa;
la scomparsa dell'allevamento dei bachi da seta e
conseguentemente l'abbattimento della maggior parte dei gelsi
secolari.
A differenza di quanto avvenuto per le zone umide, per le quali
al processo di riconoscimento come ambienti che ospitano organismi
viventi molto peculiari e che svolgono importanti funzioni ecologiche
ed economiche sono seguiti, a partire dal 1970 ca., atti di tutela
nazionali internazionali, tuttora scarsi sono i riferimenti
legislativi per un'effettiva salvaguardia degli agroecosistemi e dei
loro elementi maggiormente qualificanti come siepi, boschetti e
alberature, piccoli stagni. Gli obiettivi di conservazione vanno
integrati in maniera adeguata in tutti gli strumenti di
pianificazione ed in particolar modo nei piani di gestione forestale
e agricola, nella pianificazione delle attivita' estrattive, nella
pianificazione delle attivita' venatorie e nella pianificazione delle
attivita' ricreative e di fruizione turistica. Va fatta attenzione
anche ai piani di controllo delle zanzare effettuati sia con prodotti
chimici di sintesi sia con metodi di lotta biologica (esempio
Bacillus thuringensis).
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Disponibilita' di siti idonei per la nidificazione in aree con
buona disponibilita' di risorse trofiche. Fattore importante per
tutte le specie considerate e in particolare per Albanelle, Falco
cuculo, Pernice di mare.
1.1. Le Albanelle (Falco di palude compreso) nidificano sia in
canneti sia tra la vegetazione erbacea folta di prati, fossati e
coltivi;
1.2. Il Falco cuculo nidifica in vecchi nidi di Gazza e
Cornacchia grigia su siepi, filari alberati ed alberi isolati;
1.3. La Pernice di mare nidifica su superfici sabbiose/fangose
con vegetazione scarsa o nulla, costituite in genere da zone umide in
corso di prosciugamento e da campi con coltivazioni tardive (soia,
pomodori) o che hanno subito lavorazioni primaverili;
1.4. Quaglia, Allodola e Ortolano nidificano a terra tra la
vegetazione erbacea di prati, coltivi, cavedagne, incolti e fossati;
1.5. Le Averle nidificano in alberi e arbusti isolati e in
siepi ai margini di prati, coltivi e strade.
2. Elevata disponibilita' di invertebrati tipica delle zone con
scarso uso di pesticidi e coltivate in maniera estensiva. Fattore
molto importante per tutte le specie considerate e in particolare per
Falco cuculo, Albanelle, Pernice di mare e Averle.
11. Risaie
Specie ornitiche caratteristiche.
Cicogna bianca (Ciconia ciconia), Mignattaio (Plegadis
falcinellus), Spatola (Platalea leucorodia), Tarabuso (Botaurus
stellaris), Tarabusino (Ixobrychus minutus), Airone rosso (Ardea
purpurea), Airone bianco maggiore (Casmerodius albus), Garzetta
(Egretta garzetta), Nitticora (Nycticorax nycticorax), Sgarza
ciuffetto (Ardeola ralloides), Falco di palude (Circus aeruginosus),
Marzaiola (Anas querquedula), Cavaliere d'Italia (Himantopus
himantopus), Mignattino (Chlidonias niger), Anatre svernanti
(Anatidae), Limicoli migratori (Charadriiformes).
Descrizione generale della tipologia.
Le risaie sono un ambiente artificiale che ospita una ricca
avifauna acquatica. Questa coltura, per alcune specie, costituisce un
habitat alternativo alle zone umide naturali da tempo presenti solo
in modo residuale. Le coltivazioni risicole sono concentrate in
Italia in pochi comprensori di cui quello di gran lunga piu'
importante e' quello della Pianura Padana centro-occidentale. Il
sistema delle risaie italiano risulta di straordinaria importanza per
gli Ardeidi coloniali, specie per le quali i comprensori risicoli
padani ospitano una rilevante porzione della popolazione europea. Le
risaie fungono anche da preziose zone di sosta per i limicoli
migratori e rivestono un ruolo importante per molte altre specie, sia
durante la riproduzione che durante lo svernamento. Il valore della
risaia come habitat per l'avifauna dipende strettamente dalle
tecniche colturali utilizzate. I principali fattori che influenzano
la qualita' ambientale di questa coltivazione sono la gestione dei
cicli di allagamento, l'impiego di biocidi e la gestione delle
stoppie e delle bordure. Oltre alle risaie in senso stretto, un ruolo
di grande rilievo e' coperto dalla rete di canali che le alimenta,
che rappresentano anch'essi ambienti di alimentazione e riproduzione
per un gran numero di specie e la loro gestione ne determina il grado
di idoneita' per l'avifauna.
La gestione di questi siti richiede una particolare attenzione ai
piani di conversione agricola ed ai progetti infrastrutturali. Vanno
attentamente valutati anche i piani di controllo delle zanzare
effettuati sia con prodotti chimici di sintesi sia con metodi di
lotta biologica (esempio Bacillus thurigensis).
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Disponibilita' di habitat (tutte le specie):
1.1. coltivazione di riso sottoposta ad allagamento nella
stagione primaverile;
1.2. canali con ricca vegetazione acquatica, non rimossa
durante la stagione riproduttiva;
1.3. stoppie non arate, asciutte o allagate, lasciate durante
la stagione invernale;
1.4. argini delle risaie mantenuti a vegetazione naturale.
2. Disponibilita' di cibo (anfibi, invertebrati, pesci, rettili,
micromammiferi, materia vegetale) strettamente legata alle condizioni
di allagamento, all'utilizzo di biocidi ed alla gestione delle
stoppie.
3. Disponibilita' di siti di nidificazione:
3.1. boschi naturali, in particolare negli stadi di crescita
intermedi (Ardeidi coloniali);
3.2. canneti naturali (Tarabuso, Tarabusino, Airone rosso,
Falco di palude);
3.3. risaie allagate, non sottoposte ad eccessivi sbalzi di
livello (Cavaliere d'Italia, Pavoncella, Mignattini);
3.4. canali, sponde ed argini lasciati a vegetazione naturale
(Tarabusino, Anatre, Rallidi).
12. Corridoi di migrazione
Specie ornitiche caratteristiche.
Cicogna bianca (Ciconia ciconia), Cicogna nera (Ciconia nigra),
Gru (Grus grus), Falco pescatore (Pandion haliaetus), Biancone
(Circaetus gallicus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Aquila minore
(Hieraaetus pennatus), Falco di palude (Circus aeruginosus),
Albanella minore (Circus pygargus), Albanella pallida (Circus
macrourus), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Gheppio (Falco
tinnunculus), Grillaio (Falco naumanni), Falco cuculo (Falco
vespertinus), Capovaccaio (Neophron percnopterus).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia coincidente con le aree, comunemente definite
"bottle-neck", in cui si concentra il transito migratorio di rapaci
diurni e altri uccelli veleggiatori. La corretta gestione di questi
siti richiede particolare attenzione ai progetti di costruzione di
strade, vie di accesso ed altre infrastrutture viarie, in particolare
lungo crinali, valichi e linee di costa, cosi' come ai progetti di
costruzione di elettrodotti e di edifici, tralicci, antenne, ponti ed
altre strutture di altezza superiore ai 30 metri. Notevole attenzione
va prestata anche ai progetti per la realizzazione di linee
elettriche a media e ad alta tensione ed a quelli di aeroporti ed
eliporti (anche di piccole dimensioni) nonche' alla pianificazione
delle attivita' di volo a bassa e media quota.
13. Valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione
dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
Specie ornitiche caratteristiche.
Tortora (Streptopelia turtur), Gruccione (Merops apiaster),
Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Topino (Riparia riparia),
Calandro (Anthus campestris), Codirosso (Poenicurus phoenicurus),
Saltimpalo (Saxicola torquata), Monachella (Oenanthe hispanica),
Codirossone (Monticola saxatilis), Pigliamosche (Muscicapa striata),
Balia dal collare (Ficedula albicollis), Averla piccola (Lanius
collurio), Averla capirossa (Lanius senator), Ortolano (Emberiza
hortulana).
Altre specie: Passera scopaiola (Prunella modularis), Pettirosso
(Erithacus rubecula), Usignolo (Luscinia megarhynchos), Stiaccino
(Saxicola rubetra), Merlo (Turdus merula), Tordo bottaccio (Turdus
philomelos), Cesena (Turdus pilaris), Tordo sassello (Turdus
iliacus), Tordela (Turdus viscivorus), Forapaglie (Acrocephalus
schoenobaenus), Canapino maggiore (Hippolais polyglotta),
Sterpazzolina (Sylvia cantillans), Sterpazzola (Sylvia communis),
Beccafico (Sylvia borin), Capinera (Syilvia atricapilla), Lui' verde
(Phylloscopus sibilatrix), Regolo (Regulus regulus), Fiorrancino
(Regulus ignicapillus), Balia dal collare (Ficedula albicollis),
Balia nera (Ficedula hypoleuca), Fringuello (Fringilla coelebs),
Lucherino (Carduelis spinus).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia che comprende i siti interessati da flussi migratori di
uccelli, in particolare ma non esclusivamente passeriformi. La
corretta gestione di questi siti richiede particolare attenzione alla
progettazione e alla realizzazione infrastrutturale, specie ma non
esclusivamente per quanto concerne le infrastrutture a sviluppo
verticale, nonche' alla presenza e gestione di fonti di illuminazione
artificiale. Speciale attenzione va inoltre prestata alla
pianificazione dell'attivita' venatoria.
"Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11 ottobre 2002
 
ART. 1. 
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
"ART. 19-bis. - (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE). - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princípi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresí trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".
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