Assicurazione (63)

EnalCaccia-Nazionale Italia e Regioni

Modalità per le denunce dei Sinistri



Le denunce di sinistro devono essere inoltrate per raccomandata A.R. entro 30 giorni dall’evento alla WILLIS ITALIA S.p.A. – Via Leonida Bissolati, 20 – 00187 Roma - utilizzando i modelli qui allegati predisposti per ogni tipo di sinistro, facendo attenzione ai documenti da inviare in originale e a quelli che possono essere inoltrati in copia secondo la legenda apposta sui modelli medesimi.

In caso di sinistro mortale ne va data, entro 3 giorni dall'evento, comunicazione telegrafica alla Willis seguita da regolare denuncia provvista della necessaria documentazione.

Si informa, inoltre, che la WILLIS TOWERS WATSON ha attivato il NUMERO VERDE 800.296.946 nei giorni Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 per fornire assistenza a tutti i tesserati in merito alla denuncia e alla gestione dei sinistri.

Allo stesso scopo è stato attivato il seguente indirizzo e-mail dedicato: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Si raccomanda ai Dirigenti locali (Presidenti e membri dei Consigli Provinciali, Presidenti e membri del Direttivo dei Sodalizi) di prendere accuratamente nota di quanto indicato nella presente circolare. La Presidenza Nazionale è a disposizione per eventuali delucidazioni in ordine al contenuto della presente.

Sono riportate per estratto a tergo delle varie tessere associative le clausole essenziali delle condizioni di polizza, le quali vengono altresì rese note anche attraverso apposite locandine, manifesti, pubblicazioni sul sito www.enalcaccianazionale.it nonché con l’inserto presente nel n.1/2022 della rivista "Caccia e Natura".

Confidando nel massimo impegno di tutti gli Organismi periferici e la massima diffusione dei manifesti pubblicitari del tesseramento e locandine (allegati alla presente) da distribuire unitamente alle tessere 2021, si inviano i più cordiali saluti, rinnovando la raccomandazione di ogni prudenza nell’esercizio dell’attività venatoria e in quella del tiro, nonché nell’esercizio della pesca.



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Modelli denuncia sinistri
Anno 2023



A corredo della circolare sul tesseramento anno 2023, si pubblicano i nuovi modelli di denuncia sinistri, unitamente ad un prontuario sulle modalità di denuncia e ad un Vademecum riepilogativo delle diverse condizioni assicurative relative alla diverse polizze.

Circolare n. 17 del 28/9/2022
Nuova procedura per invio denunce dei sinistri e relativi moduli aggiornati Visualizza

Vademecum - Riepilogo condizioni assicurative Anno 2023 |  Visualizza

Rilascio consenso per iscrizione minore - Tessera Perini 2022  |  Visualizza


Modelli Sinistri in formato Acrobat Compilabile


Modello A - Responsabilità Civile verso terzi (7/11/2022) |  Visualizza

Modello B - Infortuni (7/11/2022) |  Visualizza

Modello C - Tutela Legale (7/11/2022) |  Visualizza

Modello D - Perdita del fucile (7/11/2022) |  Visualizza

Modello E - Morte del cane (7/11/2022) |  Visualizza

Modello F - Capanni e Richiami (7/11/2022) |  Visualizza


Modelli Sinistri Cartacei


Modello A - Responsabilità Civile verso terzi (28/9/2022) |  Visualizza

Modello B - Infortuni (28/9/2022) |  Visualizza

Modello C - Tutela Legale (28/9/2022) |  Visualizza

Modello D - Perdita del fucile (28/9/2022) |  Visualizza

Modello E - Morte del cane (28/9/2022) |  Visualizza

Modello F - Capanni e Richiami (28/9/2022) |  Visualizza




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Modelli denuncia sinistri
Anno 2022



A corredo della circolare sul tesseramento anno 2022, si pubblicano i nuovi modelli di denuncia sinistri, unitamente ad un prontuario sulle modalità di denuncia e ad un Vademecum riepilogativo delle diverse condizioni assicurative relative alla diverse polizze.

Circolare n. 17 del 28/9/2022
Nuova procedura per invio denunce dei sinistri e relativi moduli aggiornati Visualizza

Vademecum - Riepilogo condizioni assicurative Anno 2022 |  Visualizza

Rilascio consenso per iscrizione minore - Tessera Perini 2022  |  Visualizza


Modelli Sinistri in formato Acrobat Compilabile


Modello A - Responsabilità Civile verso terzi (7/11/2022) |  Visualizza

Modello B - Infortuni (7/11/2022) |  Visualizza

Modello C - Tutela Legale (7/11/2022) |  Visualizza

Modello D - Perdita del fucile (7/11/2022) |  Visualizza

Modello E - Morte del cane (7/11/2022) |  Visualizza

Modello F - Capanni e Richiami (7/11/2022) |  Visualizza


Modelli Sinistri Cartacei


Modello A - Responsabilità Civile verso terzi (28/9/2022) |  Visualizza

Modello B - Infortuni (28/9/2022) |  Visualizza

Modello C - Tutela Legale (28/9/2022) |  Visualizza

Modello D - Perdita del fucile (28/9/2022) |  Visualizza

Modello E - Morte del cane (28/9/2022) |  Visualizza

Modello F - Capanni e Richiami (28/9/2022) |  Visualizza




Estensione copertura assicurativa
"Cacce selettive durante le ore notturne" 2023
Costo € 25,00

(in c/c postale)

L’estensione è abbinabile a tutte le tipologie di tessere caccia e riguarda la copertura assicurativa per le Cacce Selettive anche in orario notturno, sia che siano disciplinate e regolate dagli Enti Regionali, sia che siano organizzate da Ente diverso dalla Regione, purché avvengano in Parchi Nazionali e aree protette riconosciute e secondo le stesse modalità previste dalle Regioni.
Inoltre si precisa che la sopra citata copertura opera per gli interventi diversi dal controllo ordinario e dalle cacce di selezione previste nei calendari venatori regionali.

EFFETTO GARANZIA E PREMIO

Le sopracitate estensioni avranno effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del bollettino postale riguardante il versamento del premio ed hanno una durata di 365 giorni a decorrere da tale data, indipendentemente dalla scadenza annuale di polizza.

Il premio annuo pro-capite è stabilito in € 25,00 (R.C.V.T. € 12,50 + INFORTUNI € 12,50).

Sarà possibile sottoscrivere l’opzione integrativa Cacce Selettive durante le ore notturne utilizzando il bollettino di conto corrente postale generico (td 123) intestato a:

UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA Pesca e Tiro “Caccia”
c/c n. 58737008

inserendo obbligatoriamente nella causale l’indicazione: “Cacce Selettive durante le ore notturne” e il numero della tessera caccia alla quale l’opzione è abbinata.

I massimali RCVT e INFORTUNI sono quelli previsti dalla tipologia di tessera caccia alla quale l’estensione è abbinata.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà fornire, fra le altre, la documentazione in corso di validità di seguito riportata:

  • Copia della tessera associativa e bollettino attestante il relativo pagamento;
  • Copia del bollettino postale ove si evince il pagamento del premio di euro 25,00;
  • Copia porto d’armi;
  • Copia ricevute versamenti (tassa concessione governativa e regionale).
Quota € 25,00

Estensione copertura assicurativa
"Cacce selettive durante le ore notturne" 2024
Costo € 25,00

(in c/c postale)

L’estensione è abbinabile a tutte le tipologie di tessere caccia e riguarda la copertura assicurativa per le Cacce Selettive anche in orario notturno, sia che siano disciplinate e regolate dagli Enti Regionali, sia che siano organizzate da Ente diverso dalla Regione, purché avvengano in Parchi Nazionali e aree protette riconosciute e secondo le stesse modalità previste dalle Regioni.
Inoltre si precisa che la sopra citata copertura opera per gli interventi diversi dal controllo ordinario e dalle cacce di selezione previste nei calendari venatori regionali.

EFFETTO GARANZIA E PREMIO

Le sopracitate estensioni avranno effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del bollettino postale riguardante il versamento del premio ed hanno una durata di 365 giorni a decorrere da tale data, indipendentemente dalla scadenza annuale di polizza.

Il premio annuo pro-capite è stabilito in € 25,00 (R.C.V.T. € 12,50 + INFORTUNI € 12,50).

Sarà possibile sottoscrivere l’opzione integrativa Cacce Selettive durante le ore notturne utilizzando il bollettino di conto corrente postale generico (td 123) intestato a:

UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA Pesca e Tiro “Caccia”
c/c n. 58737008

inserendo obbligatoriamente nella causale l’indicazione: “Cacce Selettive durante le ore notturne” e il numero della tessera caccia alla quale l’opzione è abbinata.

I massimali RCVT e INFORTUNI sono quelli previsti dalla tipologia di tessera caccia alla quale l’estensione è abbinata.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà fornire, fra le altre, la documentazione in corso di validità di seguito riportata:

  • Copia della tessera associativa e bollettino attestante il relativo pagamento;
  • Copia del bollettino postale ove si evince il pagamento del premio di euro 25,00;
  • Copia porto d’armi;
  • Copia ricevute versamenti (tassa concessione governativa e regionale).
Quota € 25,00

Guardie Volontarie Ittiche 2023


CONDIZIONI ASSICURATIVE


Massimali:

R.C.V.T.

€    154.950,00

per ogni sinistro, ma col limite di:

€      62.000,00

per ciascuna persona danneggiata

€      25.850,00

per danni a cose od animali di Terzi


INFORTUNI

€     20.700,00

per il caso di morte

€     20.700,00

per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3% che scompare al 15%);

€            7,80

diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60);

€            3,00

diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (durata massima gg. 180)

Per usufruire delle garanzie previste per la R.C.V.T. e gli Infortuni durante l’esercizio dell’attività di Guardia Volontaria Ittica, i limiti di età minima e massima sono rispettivamente fissati agli anni 18 e 85.


GARANZIE R.C.V.T.

La garanzia è operante per un anno data, dalle ore 24 del giorno di nomina, quale risulta dal documento rilasciato dalle competenti Autorità.

La garanzia s’intende valida anche in occasione d’interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti.

La garanzia è operante anche per la Responsabilità Civile verso Terzi che dovesse occorrere alle guardie durante il percorso che le stesse effettuano per recarsi da casa al posto in cui svolgono le loro mansioni o per farne ritorno.

ESCLUSIONI

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

  • derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
  • da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
  • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
  • da amianto;
  • da campi elettromagnetici;
  • derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamate ed operanti le attività elencate nelle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.

S’intendono, inoltre, considerati “infortunio” anche:

  • i morsi di vipere;
  • lo scoppio dei fucili;
  • l’annegamento;
  • l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
  • l’assideramento o congelamento;
  • i colpi di sole o di calore o di freddo;
  • le ernie traumatiche;
  • le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
  • le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
  • gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
  • le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
  • la folgorazione.

ESCLUSIONI

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

N.B.:

Si richiama l'attenzione sul fatto che le Guardie Venatorie e Zoofile, in possesso di tessera caccia e le Guardie Ittiche in possesso di Tessera Pesca, sono coperte da apposita assicurazione con il pagamento del premio a carico della Presidenza Nazionale.

Invece le Guardie Venatorie e Zoofile prive di porto d’armi, che perciò possono essere soci solo con tessera pesca, devono corrispondere in proprio per la copertura assicurativa € € 29,70= sul conto corrente postale n° 58735002 intestato all’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Roma -, indicando come causale del versamento quanto segue:

pagamento premio assicurativo G.V. (tessera n. ___________ in data ____________ ; Decreto Prefettizio n. _______ del ______________) Sezione di ______________

Le Sezioni Provinciali quindi sono tenute a comunicare, su distinti moduli, i nominativi alla Presidenza Nazionale delle Guardie Volontarie Venatorie e Zoofile munite di porto d’armi (quindi con tessera caccia), prive di porto d’armi (quindi con tessera pesca) e Guardie Ittiche (quindi con tessera pesca).

I moduli da utilizzare sono quelli predisposti dalla Presidenza Nazionale e devono essere inoltrati entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

TESSERA CACCIA BASE NAZIONALE 2023
Costo € 90,00

(in c/c postale)



Massimali RC e Infortuni adeguati al Decreto MIPAAF del 23/12/2020 pubblicato sulla G.U. del 18/01/2021.

CONDIZIONI ASSICURATIVE

MASSIMALI

R.C.V.T.:   (estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parenti ed affini conviventi o non con l’assicurato)

€ 1.500.000,00

per ogni sinistro, ma col limite di:

€    677.462.34

per ciascuna persona danneggiata

€    225.820,78

per danni a cose od animali di Terzi


INFORTUNI

€     90.328,31

per il caso di morte;

€     90.328,31

per il caso di Invalidità Permanente;

€            25,00

diaria giornaliera per Indennità di Ricovero (massimo 90 giorni) – diarie non cumulabili

€            25,00

diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo 90 giorni) – diarie non cumulabili.

FRANCHIGIE

Per l’indennità da ricovero è prevista una franchigia di 5 giorni.

Per l’indennità da ingessatura è prevista una franchigia di 5 giorni.



GARANZIE R.C.V.T.

Le surriferite tessere Semplice e Base Nazionale, comprendono le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:

  1. dall’esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla discarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell’abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall’uso dell’arco);
  2. dall’esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d’armi per uso sportivo;
  3. dall’esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
  4. dall’esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall’UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO e dei suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché delle manifestazioni riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
  5. dalla proprietà dei cani da caccia sia durante l’esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
  6. dall’addestramento del cane da caccia purché l’addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
  7. limitatamente alla Tessera Caccia Base Nazionale, l’assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, dai cani impiegati nella caccia, anche se di proprietà di terzi a condizione che tanto il proprietario quanto il cacciatore che ha temporaneamente in uso i cani (comunque nell’ambito del nucleo familiare) risultino entrambi associati all’Unione Enalcaccia Pesca e Tiro, per tutte quelle attività previste dalla presente sezione.

Le garanzie previste in polizza s’intendono valide anche:

  • in occasione d’interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
  • in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
  • in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell’anno;
  • in occasione delle cacce “selettive” organizzate dalla Regione o da Ente diverso dalla Regione, purché avvengano in Parchi Nazionali e aree protette riconosciute e secondo le stesse modalità previste dalle Regioni, per l’abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato Regionale e su invito dello stesso comitato alle Unioni Provinciali o ai singoli iscritti ENALCACCIA; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale calendario venatorio;
  • per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell’attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.
  • Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:
    1. Indipendentemente dall’età dell’Assicurato/Tesserato;
    2. Anche se l’evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.

La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l’Assicurato.

ESCLUSIONI

S’intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d’acqua.

La garanzia non è operante se l’Assicurato non è in regola con il porto d’armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare cinofile, i quagliodromi ed i campi da tiro.

La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:

  • derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
  • da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  • verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzioni ed uso di sostanze radioattive;
  • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
  • da amianto;
  • da campi elettromagnetici;
  • derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamati ed operanti i punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.

S’intendono, inoltre, considerati “infortunio” anche:

  • i morsi di vipere;
  • lo scoppio dei fucili;
  • l’annegamento;
  • l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
  • l’assideramento o congelamento;
  • i colpi di sole o di calore o di freddo;
  • le ernie traumatiche;
  • le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
  • le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
  • gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
  • le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
  • la folgorazione.

ESCLUSIONI

In ogni caso la garanzia stessa si intende operante solo mentre gli iscritti praticano quanto correlato all’esercizio dell’attività venatoria ed alle attività elencate nei punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T, con esclusione quindi degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

TUTELA LEGALE

(PER LA SOLA TESSERA CACCIA BASE NAZIONALE)

Indennizzo: € 150.000,00 massimale per anno assicurativo e nel limite di € 5.000,00 per evento.

Quota € 90,00