Il decreto armi in pillole - (08/010/2013)

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Il decreto armi in pillole - (08/010/2013)
 
 
In attesa di leggere il testo definitivo del decreto in Gazzetta ufficiale, ecco un breve elenco delle materie principali toccate dal provvedimento, e di cosa cambierà per gli appassionati.

Intermediazione di armi: per svolgere l’attività di intermediario, è necessario richiedere licenza rilasciata dal questore, valida 3 anni. La licenza di intermediario non è richiesta per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate.

Detenzione di armi: la denuncia è obbligatoria entro le 72 ore successive all’acquisizione della materiale disponibilità dell’arma. La denuncia può essere fatta di persona all’ufficio locale di pubblica sicurezza, oppure per via telematica alla questura competente per territorio.

Sequestro cautelativo di armi: potrà essere effettuato da qualsiasi agente di ps, con immediata comunicazione al prefetto. Quest’ultimo può emanare provvedimento di divieto di detenzione, assegnando un termine di 150 giorni per la cessione a terzi. In caso di mancata cessione, si dispone la confisca.
 
Caricatori: le armi comuni da sparo possono avere caricatori o serbatoio della capacità massima di 5 (armi lunghe) o 15 (armi corte) cartucce. Per le repliche di armi antiche lunghe vale il limite di 10 colpi. Per le armi sportive, non c’è alcun limite di colpi. Per le armi già presenti sul territorio nazionale all’entrata in vigore del provvedimento, restano le capacità di colpi originali per sempre se il proprietario è sempre lo stesso, mentre se le armi vengono vendute, dopo due anni dall’entrata in vigore, è necessario ridurle alla capacità prevista (5 colpi per le lunghe, 15 per le corte).

Armi sportive: per la classificazione sportiva non viene sentita solo l’Uits, ma le federazioni sportive affiliate o associate al Coni di volta in volta interessate. Non si applica il limite di colpi nel caricatore.

Paintball: gli strumenti ad aria o gas compressi per il Paintball di calibro compreso tra 12,7 e 17,27 mm, con potenza non superiore a 12,7 joule, non sono considerati armi. Gli strumenti di potenza compresa tra 7,5 e 12,7 joule, però, possono essere utilizzati solo per l’attività agonistica. Si rinvia a un decreto la definizione delle modalità di acquisto, detenzione, trasporto, porto e utilizzo degli strumenti da impiegare per l’attività amatoriale e agonistica.

Importazione temporanea di armi: i cittadini esteri non residenti in Italia e i cittadini italiani residenti all’estero possono importare temporaneamente armi in Italia per caccia, sport o per esposizioni temporanee durante fiere, esposizioni, mostre, per valutazioni e riparazioni. L’unico requisito previsto è che le armi abbiano la matricola.

Comodato di armi: possono essere cedute in comodato o locazione le armi per uso caccia o sportive e le armi per uso scenico.

Armi per uso scenico: si prevede che debbano subire una verifica al Banco nazionale di prova, con apposizione di specifico punzone.

Poligoni di tiro, requisiti psicofisici, certificati di idoneità al maneggio delle armi: per il momento la questione non è stata affrontata, rinviando a un successivo decreto.