PER I SOCI DI ETA’ COMPRESA TRA I 14 E I 90 ANNI
(coperture assicurative valide per tutto il mondo)
(in c/c postale)
PER I SOCI DI ETA’ COMPRESA TRA I 14 E I 90 ANNI
(coperture assicurative valide per tutto il mondo)
(in c/c postale)
R.C.V.T.: (estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parenti ed affini conviventi o non con l’assicurato)
€ 516.500,00 |
per ogni sinistro, ma con il limite di: |
€ 154.950,00 |
per ciascuna persona danneggiata |
€ 51.650,00 |
per danni a cose od animali di Terzi |
€ 80.000,00 |
per il caso di morte; |
€ 80.000,00 |
per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3% che scompare al 15%); |
€ 30,00 |
diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60); |
€ 3,00 |
diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 180 – franchigia 3 giorni). |
I massimali dell’assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti al 50%.
Per usufruire delle garanzie previste da questa tessera i limiti di età minima e massima sono rispettivamente fissati agli anni 14 e 90.
La garanzia sarà prestata per il rischio derivante dall’esercizio della pesca effettuata per diporto nelle sue varie forme anche nelle ore notturne, esclusa la pesca subacquea con o senza respiratore, ed è subordinata al possesso, da parte dell’iscritto, di regolare licenza, se richiesta, rilasciata dalle autorità competenti.
La garanzia della presente polizza s’intende valida anche in occasione d’interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti.
Saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l’Assicurato.
S’intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d’acqua.
La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di pesca di frodo E di atti di bracconaggio.
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:
Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamate ed operanti le attività elencate nelle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.
S’intendono, inoltre, considerati infortunio anche:
Resta inteso che in ogni caso la garanzia stessa si intende operante per gli infortuni che possono occorrere agli Iscritti alla UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA TIRO in possesso della tessera “Pesca” e per i rischi elencati in GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate, con esclusione degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.
Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada.
Per gli Assicurati di cui sopra quindi s’intende escluso dalla garanzia il rischio della pesca subacquea in qualsiasi forma esercitato ed a qualunque profondità, mentre rimane pienamente operante la copertura assicurativa per gli Infortuni derivanti dall’esercizio della sola pesca sportiva in genere per diporto nautico, escluso il rischio della pesca subacquea e di qualsiasi mezzo a motore.