In conformità con quanto stabilito dalla legge dell’11.2.1992 n. 157, la garanzia sarà prestata per i soli rischi derivanti:
a) dall’esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla discarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell’abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall’uso dell’arco);
b) dall’esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d’armi per uso sportivo;
c) dall’esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
d) dall’esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall’UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA TIRO e dai suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché delle manifestazioni riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
e) l’assicurazione è operante con riferimento all’esercizio dell’attività venatoria e a tutte le attività ad essa connesse, in conformità e nel rispetto delle leggi e regolamenti di riferimento vigenti nazionali, regionali o provinciali;
f) dalla proprietà dei cani da caccia e/o tartufo e di falchi sia durante l’esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, anche sotto la gestione di affidatari, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
g) dall’addestramento del cane da caccia purché l’addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
La garanzia della presente polizza s’intende valida anche:
- in occasione d’interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
- in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
- in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell’anno;
- in occasione dell’abbattimento degli ungulati feriti previsto dalla legislazione regionale o da altra normativa in materia, nei limiti di quanto in esse stabilito, ferma la regolarità del tesseramento;
- in occasione delle cacce “selettive” organizzate dalle Regioni o da Ente diverso dalle Regioni purché avvengano secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse, per l’abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato regionale e su invito dello stesso Comitato alle Unioni provinciali o ai singoli iscritti Enalcaccia; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale Calendario venatorio;
- per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell’attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.
- durante i piani di controllo e/o contenimento della fauna selvatica, sia cacciabile che non cacciabile, della fauna domestica inselvatichita, effettuata tramite cattura o abbattimento ai sensi delle legge 157/1992 – art. 19 o della legislazione regionale in materia, nonché durante l’abbattimento di specie nocive ed invasive (nutrie, piccioni ecc.), purché disposto, previa ordinanza, dalla Pubblica autorità. La copertura assicurativa è operante anche quando le attività di cui sopra vengono svolte durante le ore notturne e svolte in qualità di coadiutore ai piani di controllo.
- durante le ore notturne per le cacce di selezione, purché organizzate e regolamentate dalle Regioni o da Ente diverso dalle Regioni ed avvengano secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse.
- Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:
a) Indipendentemente dall’età dell’Assicurato / Tesserato;
b) Anche se l’evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.
La copertura si intende estesa all’attività di controllo nei territori interessati dai provvedimenti delle Autorità preposte in materia di Peste Suina, fermo restando che dovrà essere effettuata solo previa autorizzazione delle Autorità competenti.
Si intendo, inoltre, considerati “infortunio” anche:
- i morsi di vipere;
- gli scoppi dei fucili;
- l’annegamento;
- l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l’assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.