Home » Tesseramenti » Tessera Caccia Base Nazionale di Benvenuto 2026
R.C.V.T.: (ai fini della copertura assicurativa sono considerati Terzi anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli, i parenti e gli affini conviventi o non con l’assicurato)
|
€ 1.500.000,00 |
per ogni sinistro, ma col limite di: |
|
€ 677.462,34 |
per ciascuna persona danneggiata |
|
€ 225.820,78 |
per danni a cose od animali di Terzi |
|
€ 90.328,31 |
per il caso di morte; |
|
€ 90.328,31 |
per il caso di Invalidità Permanente; |
|
€ 25,00 |
diaria giornaliera per Indennità di Ricovero (massimo 90 giorni) – diarie non cumulabili |
|
€ 25,00 |
diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo 90 giorni) – diarie non cumulabili. |
Per l’indennità da ricovero è prevista una franchigia di 5 giorni.
Per l’indennità da ingessatura è prevista una franchigia di 5 giorni.
Le surriferite tessere semplice e base nazionale, comprendono le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:
a) dall’esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla discarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell’abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall’uso dell’arco);
b) dall’esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d’armi per uso sportivo;
c) dall’esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
d) dall’esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall’UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA TIRO e dai suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché delle manifestazioni riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
e) l’assicurazione è operante con riferimento all’esercizio dell’attività venatoria e a tutte le attività ad essa connesse, in conformità e nel rispetto delle leggi e regolamenti di riferimento vigenti nazionali, regionali o provinciali;
f) dalla proprietà dei cani da caccia e/o tartufo e di falchi sia durante l’esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, anche sotto la gestione di affidatari, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
g) dall’addestramento del cane da caccia purché l’addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
h) l’assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi dai cani impiegati nella caccia, anche se di proprietà di terzi a condizione che sia il proprietario che il cacciatore che ha temporaneamente in uso i cani (comunque nell’ambito del nucleo familiare) risultino entrambi associati all’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, per tutte quelle attività previste dalla presente sezione.
La garanzia della presente polizza s’intende valida anche:
Si dà atto che la copertura prestata in polizza è operante anche per i cacciatori impegnati nell’attività di controllo nei territori interessati dai provvedimenti delle Autorità preposte in materia di Peste Suina, precisando che tale operatività è subordinata alla previa autorizzazione delle Autorità stesse.
La garanzia è prestata altresì per il legale Rappresentante pro tempore dell’Ente.
La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l’Assicurato.
S’intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d’acqua.
La garanzia non è operante se l’Assicurato non è in regola con il porto d’armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai Regolamenti concernenti le gare cinofile, i quagliodromi ed i campi da tiro.
La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne, salvo quanto previsto dalle Garanzie di cui sopra.
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:
In conformità con quanto stabilito dalla legge dell’11.2.1992 n. 157, la garanzia sarà prestata per i soli rischi derivanti:
a) dall’esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla discarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell’abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall’uso dell’arco);
b) dall’esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d’armi per uso sportivo;
c) dall’esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
d) dall’esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall’UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA TIRO e dai suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché delle manifestazioni riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
e) l’assicurazione è operante con riferimento all’esercizio dell’attività venatoria e a tutte le attività ad essa connesse, in conformità e nel rispetto delle leggi e regolamenti di riferimento vigenti nazionali, regionali o provinciali;
f) dalla proprietà dei cani da caccia e/o tartufo e di falchi sia durante l’esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, anche sotto la gestione di affidatari, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
g) dall’addestramento del cane da caccia purché l’addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
La garanzia della presente polizza s’intende valida anche:
La copertura si intende estesa all’attività di controllo nei territori interessati dai provvedimenti delle Autorità preposte in materia di Peste Suina, fermo restando che dovrà essere effettuata solo previa autorizzazione delle Autorità competenti.
Si intendo, inoltre, considerati “infortunio” anche:
Resta inteso che in ogni caso la garanzia stessa si intende operante solo mentre gli iscritti praticano quanto correlato all’esercizio dell’attività venatoria ed alle attività sopra elencate oggetto di garanzia, con esclusione quindi degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.
Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.
(PER LA SOLA TESSERA CACCIA BASE NAZIONALE)
Indennizzo: € 150.000,00 massimale per anno assicurativo e nel limite di € 5.000,00 per evento.



