Assicurazione (48)

Tesseramento Tiravolisti 2023


I soci che si dedicano all’esercizio del tiro a volo, devono munirsi della Tessera Caccia purché siano in possesso di licenza di fucile per uso caccia.

Se sono sprovvisti di tale licenza, occorre che siano in possesso della licenza di porto d'armi per uso sportivo.

Le garanzie sulle coperture assicurative dei tiravolisti sono identiche a quelle previste in polizza per i cacciatori e naturalmente differite negli importi dei massimali a seconda della tessera caccia prescelta.

I tesserati Enalcaccia P.T., come previsto dall’art. 6 della convenzione FITAV/UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA, hanno “diritto a partecipare a svolgere attività di tiro a volo in qualsiasi campo in Italia affiliato alla FITAV”.

I tesserati Enalcaccia P.T. hanno diritto all’accesso ai campi di tiro affiliati alla FITAV, per gli allenamenti con il consenso delle AS interessate (tale consenso può essere negato, motivatamente, in casi eccezionali connessi a ragioni logistiche o comunque di particolare rilievo).

I tiravolisti possono altresì iscriversi con Tessera amatoriale, la quale dà diritto, tra l’altro, a partecipare a gare ed esercitazioni di tiro a volo con i massimali per RCVT e INFORTUNI indicati nella illustrazione della suddetta tessera, di cui appresso (dopo la tessera pesca).

Tessera Caccia Super 2023
con copertura N° 1 Cane
Costo € 140,00

(in c/c postale)


CONDIZIONI ASSICURATIVE

MASSIMALI

R.C.V.T.:   (estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parenti ed affini conviventi o non con l’assicurato)

€ 5.000.000,00

per ogni sinistro, con il limite di:

€ 5.000.000,00

per ciascuna persona danneggiata

€ 5.000.000,00

per danni a cose od animali di Terzi


INFORTUNI

€   200.000,00

per il caso di morte

€   200.000,00

per il caso di Invalidità Permanente

€            40,00

diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60) – diarie non cumulabili

€            20,00

diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 30) – diarie non cumulabili;

€            40,00

diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo gg. 90) - diarie non cumulabili.


Aumento del massimale esente da franchigia da € 52.000,00 ad € 90.328,31 con il mantenimento, per le somme eccedenti, della applicazione della franchigia del 3% che scompare al 15%.

FRANCHIGIE

Per i casi di invalidità permanente, l’indennità sui primi 90.328,31 euro di somma assicurata verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia; sulla somma eccedente verrà applicata una franchigia del 3% che scompare al 15%.

I massimali dell’assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti al 50%.


GARANZIE R.C.V.T.

Vale quanto riportato per la Tessera Caccia Super.

GARANZIE INFORTUNI

Vale quanto riportato per la Tessera Caccia Super.

Inoltre:

COPERTURA DI N. 1 CANE:

Massimale per indennizzo in caso di morte per un solo cane di proprietà fino a € 500,00 (scoperto del 10% con il minimo di € 100,00) sia durante l’esercizio della caccia sia durante i periodi di allenamento per: lesioni prodotte dal cinghiale o da lupo, per avvelenamento, annegamento, morsi di viperidi, punture di insetti, per incidente stradale su tutte le strade - anche ferrate e nazionali - con esclusione delle strade urbane, delle superstrade ed autostrade.

Si precisa che la garanzia è operante solamente per i cani iscritti all’anagrafe canina, al L.O.I., ai L.I.R. o all’E.N.C.I.

In caso di età del cane inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni, l’indennizzo è ridotto del 50%.

SPESE VETERINARIE:

Rimborso complessivo per anno assicurativo sino ad € 100,00 (franchigia € 10,00) indipendentemente dal numero dei sinistri, per le stesse cause previste per la morte del cane.

PERDITA DEL FUCILE

(furto, rapina, scoppio e scippo)

La garanzia è prestata per il valore che il fucile aveva al momento della rapina, del furto, dello scoppio o dello scippo, con massimo di € 1.000,00 (franchigia di € 100,00) di risarcimento con il limite di un fucile a tesserato.

TUTELA LEGALE

Indennizzo: € 300.000,00 massimale per anno assicurativo e nel limite di € 15.000,00 per evento.

Quota € 140,00

TESSERA CACCIA SUPER 2023
Costo € 115,00

(in c/c postale)


CONDIZIONI ASSICURATIVE

MASSIMALI

R.C.V.T.:   (estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parenti ed affini conviventi o non con l’assicurato)

€ 5.000.000,00

per ogni sinistro, ma col limite di:

€ 5.000.000,00

per ciascuna persona danneggiata

€ 5.000.000,00

per danni a cose od animali di Terzi


INFORTUNI

€   200.000,00

per il caso di morte;

€   200.000,00

per il caso di Invalidità Permanente;

€            40,00

diaria giornaliera per Indennità di Ricovero (massimo gg. 60) – diarie non cumulabili

€            20,00

diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 30) – diarie non cumulabili;;

€            40,00

diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo gg. 90) - diarie non cumulabili.

Aumento del massimale esente da franchigia da € 52.000,00 ad € 90.328,31 con il mantenimento, per le somme eccedenti, della applicazione della franchigia del 3% che scompare al 15%.

FRANCHIGIE

Per i casi di invalidità permanente, l’indennità sui primi 90.328,31 euro di somma assicurata verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia; sulla somma eccedente verrà applicata una franchigia del 3% che scompare al 15%.

I massimali dell’assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti al 50%.


GARANZIE R.C.V.T.

La Tessera Caccia Super comprende altresì le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:

  1. dall’esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla discarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi effettuate sul luogo di caccia o nell’abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall’uso dell’arco);
  2. dall’esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d’armi per uso sportivo;
  3. dall’esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
  4. dall’esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall’UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO e dei suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché delle manifestazioni riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
  5. dalla proprietà dei cani da caccia sia durante l’esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi e i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
  6. dall’addestramento del cane da caccia purché l’addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
  7. l’assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, dai cani impiegati nella caccia, anche se di proprietà di terzi a condizione che tanto il proprietario quanto il cacciatore che ha temporaneamente in uso i cani (comunque nell’ambito del nucleo familiare) risultino entrambi associati all’Unione Enalcaccia Pesca e Tiro, per tutte quelle attività previste dalla presente sezione.

Le garanzie previste in polizza s’intendono valide anche:

  • in occasione d’interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
  • in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
  • in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell’anno;
  • in occasione delle cacce “selettive” organizzate dalla Regione o da Ente diverso dalla Regione, purché avvengano in Parchi Nazionali e aree protette riconosciute e secondo le stesse modalità previste dalle Regioni, per l’abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato Regionale e su invito dello stesso comitato alle Unioni Provinciali o ai singoli iscritti ENALCACCIA; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale calendario venatorio;
  • per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell’attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.
  • Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:
    1. Indipendentemente dall’età dell’Assicurato/Tesserato;
    2. Anche se l’evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.

La garanzia è prestata altresì per il legale rappresentante pro-tempore dell’Ente.

La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l’Assicurato.

ESCLUSIONI

S’intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d’acqua.

La garanzia non è operante se l’Assicurato non è in regola con il porto d’armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare cinofile, in quagliodromi ed i campi da tiro.

La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:

  • derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
  • da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  • verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzioni ed uso di sostanze radioattive;
  • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
  • da amianto;
  • da campi elettromagnetici;
  • derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamati ed operanti i punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.

S’intendono, inoltre, considerati “infortunio” anche:

  • i morsi di vipere;
  • lo scoppio dei fucili;
  • l’annegamento;
  • l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
  • l’assideramento o congelamento;
  • i colpi di sole o di calore o di freddo;
  • le ernie traumatiche;
  • le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
  • le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
  • gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
  • le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
  • la folgorazione.

ESCLUSIONI

In ogni caso la garanzia stessa si intende operante solo mentre gli iscritti praticano quanto correlato all’esercizio dell’attività venatoria ed alle attività elencate nei punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T, con esclusione quindi degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

PERDITA DEL FUCILE

(furto, rapina, scoppio e scippo)

La garanzia è prestata per il valore che il fucile aveva al momento della rapina, del furto, dello scoppio o dello scippo, con massimo di € 1.000,00 (franchigia di € 100,00) di risarcimento con il limite di un fucile a tesserato.

TUTELA LEGALE

Indennizzo: € 300.000,00 massimale per anno assicurativo e nel limite di € 15.000,00 per evento.

Quota € 115,00

TESSERA CACCIA SEMPLICE 2023
Costo €70,00

(in c/c postale)


Masimali RC e Infortuni adeguati al Decreto MIPAAF del 23/12/2020 pubblicato sulla G.U. del 18/01/2021.
È la Tessera che consente con il minimo costo l’esercizio dell’attività venatoria come disposto dall’art. 12 punto 8 della L. 157/92, integrato con il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 23 dicembre 2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2021, che prevede i massimali di legge per R.C.V.T. (ivi compresi i danni arrecati dal cane a terzi) e per gli infortuni.

CONDIZIONI ASSICURATIVE

MASSIMALI

R.C.V.T.:   (estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parenti ed affini conviventi o non con l’assicurato)

€   903.283,12

per ogni sinistro, ma con il limite di:

€    677.462,34

per ciascuna persona danneggiata

€    225.820,78

per danni a cose od animali di Terzi


INFORTUNI

€     90.328,31

per il caso di morte

€     90.328,31

per il caso di Invalidità Permanente


GARANZIE R.C.V.T.

La tessera Semplice e Base Nazionale, comprendono le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:

  1. dall’esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla discarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell’abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall’uso dell’arco);
  2. dall’esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d’armi per uso sportivo;
  3. dall’esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
  4. dall’esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall’UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO e dei suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché dalle manifestazioni riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
  5. dalla proprietà dei cani da caccia sia durante l’esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
  6. dall’addestramento del cane da caccia purché l’addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
  7. limitatamente alla Tessera Caccia Base Nazionale, l’assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, dai cani impiegati nella caccia, anche se di proprietà di terzi a condizione che tanto il proprietario quanto il cacciatore che ha temporaneamente in uso i cani (comunque nell’ambito del nucleo familiare) risultino entrambi associati all’Unione Enalcaccia Pesca e Tiro, per tutte quelle attività previste dalla presente sezione.

Le garanzie previste in polizza s’intendono valide anche:

  • in occasione d’interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
  • in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
  • in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell’anno;
  • in occasione delle cacce “selettive” organizzate dalla Regione o da Ente diverso dalla Regione, purché avvengano in Parchi Nazionali e aree protette riconosciute e secondo le stesse modalità previste dalle Regioni, per l’abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato Regionale e su invito dello stesso comitato alle Unioni Provinciali o ai singoli iscritti ENALCACCIA; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale calendario venatorio;
  • per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell’attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.
  • Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:
    1. Indipendentemente dall’età dell’Assicurato/Tesserato;
    2. Anche se l’evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.

La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l’Assicurato.

ESCLUSIONI

S’intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d’acqua.

La garanzia non è operante se l’Assicurato non è in regola con il porto d’armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare cinofile, i quagliodromi ed i campi da tiro.

La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:

  • derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
  • da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  • verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzioni ed uso di sostanze radioattive;
  • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
  • da amianto;
  • da campi elettromagnetici;
  • derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamati ed operanti i punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.

S’intendono, inoltre, considerati “infortunio” anche:

  • i morsi di vipere;
  • lo scoppio dei fucili;
  • l’annegamento;
  • l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
  • l’assideramento o congelamento;
  • i colpi di sole o di calore o di freddo;
  • le ernie traumatiche;
  • le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
  • le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
  • gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
  • le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
  • la folgorazione.

ESCLUSIONI

In ogni caso la garanzia stessa si intende operante solo mentre gli iscritti praticano quanto correlato all’esercizio dell’attività venatoria ed alle attività elencate nei punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T, con esclusione quindi degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

Quota € 70,00

Tessera Amatoriale 2023
Costo € 25,00

(solo in c/c postale)
(coperture assicurative valide nel territorio nazionale)


CONDIZIONI ASSICURATIVE

MASSIMALI

R.C.V.T.

€      50.000,00

per ogni sinistro, ma col limite di:

€      25.000,00

per ciascuna persona danneggiata

€        6.000,00

per danni a cose od animali di Terzi


INFORTUNI

€     50.000,00

per il caso di morte

€     50.000,00

per il caso di Invalidità Permanente (franchigia del 7% che scompare al 30%).

Si richiama l’attenzione sul fatto che i possessori della tessera amatoriale non rivestono la qualità di socio effettivo di cui all’articolo 3 dello Statuto Nazionale, per cui non possono concorrere alla formazione del quorum per la costituzione di un circolo o al numero di voti attribuibili alla Sezione di appartenenza né all’esercizio dell’elettorato attivo e passivo.

Inoltre possono acquisire detta tessera anche i soci iscritti con tessera caccia o pesca che, amanti di attività naturalistiche ricreative micologiche, intendano essere assicurati per i rischi specifici RC e Infortuni contemplati nella polizza amatoriale.

Possono altresì acquisire detta tessera i non soci, purché di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 85.


GARANZIE R.C.V.T.

La garanzia copre i rischi di seguito riportati:

  • la partecipazione a gare ed esposizioni cinofile;
  • addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
  • ricerca, cattura e uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
  • attività di raccolta tartufi e funghi, con e senza l’ausilio del cane;
  • prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina;
  • attività di protezione civile secondo le disposizioni delle competenti Autorità;
  • attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;
  • gare ed esercitazioni di tiro con l’arco;
  • gare ed esercitazioni di tiro a volo;
  • pratica del softair con l'obbligo di indossare la protezione facciale specifica della disciplina.

ESCLUSIONI

S’intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d’acqua.

La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:

  • derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
  • da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
  • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
  • da amianto;
  • da campi elettromagnetici;
  • derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamate ed operanti le attività elencate nelle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.

S’intendono, inoltre, considerati infortunio anche:

  • i morsi di vipere;
  • lo scoppio dei fucili;
  • l’annegamento;
  • l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
  • l’assideramento o congelamento;
  • i colpi di sole o di calore o di freddo;
  • le ernie traumatiche;
  • le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
  • le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
  • gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
  • le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
  • la folgorazione.

ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni subiti a seguito di uso maneggio di armi da fuoco e munizioni, nonché i rischi inerenti l’uso e la guida di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

Quota € 25,00