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Guardie volontarie Venatorie e Guardie Zoofile 2026

Guardie volontarie Venatorie e Guardie Zoofile 2026

R.C.V.T.

€    903.283,12

per ogni sinistro, ma col limite di:

€    677.462,34

per ciascuna persona danneggiata

€    225.820,78

per danni a cose od animali di Terzi

Infortuni

€     90.328,31

per il caso di morte

€     90.328,31

per il caso di Invalidità Permanente

€            15,50

diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60)

Garanzie R.C.V.T.

La garanzia è operante per un anno data, dalle ore 24 del giorno di nomina, quale risulta dal documento rilasciato dalle competenti Autorità.

La garanzia assicurativa si intende prestata anche “per conto” dei singoli assicurati per la responsabilità civile verso terzi loro incombente durante l’espletamento delle mansioni assegnate dai predetti Organi provinciali della Contraente.

La garanzia della presente polizza si intende valida anche in occasione di interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle Autorità competenti.

La garanzia della presente polizza si intende altresì valida per le guardie giurate volontarie venatorie e per le guardie zoofile, in possesso di regolare decreto rilasciato dalle compenti Autorità, nel momento in cui le stesse siano su richiesta delle Forze di Polizia (Carabinieri Forestali, CITES, SOARDA, ecc.), nominati in alcune circostanze/periodi Ausiliari della Polizia Giudiziaria (ex art. 348, comma 4, c.p.p).

La Società conferma, inoltre, che la garanzia è operante anche per la RCVT che dovesse occorrere alle guardie giurate volontari venatorie e alle guardie zoofile durante il percorso che le stesse effettuano per recarsi da casa al posto in cui si svolgono le loro mansioni o per farne ritorno.

Si precisa comunque che i trasferimenti dovranno essere effettuati per la via più breve, con gli ordinari mezzi di locomozione e sempre nel territorio della giurisdizione a ciascuna guardia assegnato, e che sono sempre da ritenersi esclusi i danni provocati a terzi mentre le guardie giurate volontarie venatorie usano e guidano veicoli in genere per i quali vige, per legge, l’assicurazione obbligatoria.

Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

  • derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
  • da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
  • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
  • da amianto;
  • da campi elettromagnetici;
  • derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
Garanzie Infortuni

La garanzia è operante per un anno data, dalle ore 24 del giorno di nomina, quale risulta dal documento rilasciato dalle competenti Autorità.

La garanzia assicurativa si intende prestata anche “per conto” dei singoli assicurati per gli infortuni subiti durante l’espletamento delle mansioni assegnate dagli Organi provinciali della Contraente.

La garanzia della presente polizza si intende valida anche in occasione di interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle Autorità competenti.

La garanzia della presente polizza si intende altresì valida per le guardie giurate volontarie venatorie e per le guardie zoofile, in possesso di regolare decreto rilasciato dalle compenti Autorità, nel momento in cui le stesse siano su richiesta delle Forze di Polizia (Carabinieri Forestali, CITES, SOARDA, ecc.), nominati in alcune circostanze/periodi Ausiliari della Polizia Giudiziaria (ex art. 348, comma 4, c.p.p).

La Società conferma, inoltre, che la garanzia è operante anche per gli infortuni che dovessero occorrere alle guardie giurate volontari venatorie e alle guardie zoofile durante il percorso che le stesse effettuano per recarsi da casa al posto in cui si svolgono le loro mansioni o per farne ritorno.

Si precisa comunque che i trasferimenti dovranno essere effettuati per la via più breve, con gli ordinari mezzi di locomozione e sempre nel territorio della giurisdizione a ciascuna guardia assegnato, e che sono sempre da ritenersi esclusi i danni provocati a terzi mentre le guardie giurate volontarie venatorie usano e guidano veicoli in genere per i quali vige, per legge, l’assicurazione obbligatoria.

 

S’intendono, inoltre, considerati infortunio anche:

  • i morsi di vipere;
  • lo scoppio dei fucili;
  • l’annegamento;
  • l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
  • l’assideramento o congelamento;
  • i colpi di sole o di calore o di freddo;
  • le ernie traumatiche;
  • le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
  • le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
  • gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
  • le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
  • la folgorazione.

 

Esclusioni

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

Tutela Legale

Il riconoscimento è legato al tipo di tessera caccia del socio-guardia volontaria (con esclusione della Tessera semplice).