Categoria principale: Approfondimenti Caccia
APPENDICE
 
PORTO D’ARMI
Le armi possono uscire dal luogo in cui sono custodite solo in mano di persona munita di licenza di trasporto o di porto d’armi.
Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver commesso reati gravi ed aver fatto il militare oppure avere il certificato di idoneità al maneggio delle armi, dato dal TSN.
Salvo gli obiettori, possono portare armi senza licenza: i prefetti, gli ufficiali di P.S., magistrati ordinari, giudici di pace, magistrati onorari ed amministrativi, dirigenti di carceri. Altri, appartenenti a corpi militari o dipendenti da enti pubblici, portano le armi senza licenza durante il servizio e secondo i propri regolamenti.
Le licenze di porto d’arma sono:
  • Licenza di porto di arma corta per difesa personale. Viene rilasciata dal prefetto a chi dimostra il bisogno di difendersi per trasporto di danaro, pericolo di sequestro, possesso di preziosi, professione a rischio, politici, ecc.). Deve essere rinnovata ogni anno, ma il libretto con la foto viene rilasciato con la validità di cinque anni; ogni anno va inserito il foglietto intercalare che avrà valore per un anno dalla data del rilascio. Se non si è pagata la tassa il libretto non è valido e non abilita all’acquisto di armi e al loro trasporto. Autorizza al porto di armi corte, anche di modello sportivo, in ogni luogo salvo che in riunioni pubbliche (comizi, partite di calcio, discoteche) e su aeromobili. Su treni e mezzi di trasporto pubblico devono essere scariche e smontate. Competente al rilascio è il prefetto della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio.
  • Licenza di porto di fucile (anche) per uso di caccia. Il decreto 17 aprile 2003 del Min. Int. ha introdotto un unico libretto di porto di fucile che viene rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa personale. Secondo la Cassazione, l’uso dell’arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. caccia con licenza per tiro a volo) non comporta sanzioni penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa. Si ricorda che la licenza di caccia assorbe quella per il tiro a volo.
  • La licenza per difesa deve essere rinnovata ogni anno, anche se il libretto rimane valido per 5 anni; quindi è regolata come la licenza per arma corta. Invece la licenza per caccia o tiro a volo è valida per sei anni, non occorre il foglietto intercalare, ma basta pagare le tasse. Il fatto di non pagare la tassa annuale di Concessione Governativa non comporta la sua inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali; quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto autorizza a comperare armi e al trasporto di armi e chi porta il fucile non commette alcun reato. In questo caso infatti ha comunque valore di licenza di tiro a volo, che è gratuita (e finché si ha la licenza di caccia non si può ottenere anche la licenza di tiro a volo; ovvio quindi che essa valga comunque a tal fine). La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune (anche sportiva o non da caccia) purché non per difesa personale. I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in più vanno osservati i divieti venatori (di non portare fucili carichi in tempo e luoghi di caccia non consentita; di osservare determinate distanze). Competente al rilascio della licenza è il questore della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio.
  • Licenza di porto di fucile per il tiro a volo (cioè di tiro sportivo). E’ una normale licenza di porto che autorizza “il porto di armi lunghe da fuoco” fino ad ogni campo di tiro a volo. E’ gratuita ed ha la validità di sei anni. Non è richiesta la iscrizione alla FITAV (che è una associazione privata). Non è necessario possedere un fucile, che può essere preso in comodato. I requisiti richiesti sono gli stessi indicati per la licenza di caccia. Chi ha la licenza di caccia non ha ragione di avere anche la licenza di TAV. Consente di acquistare e trasportare armi e munizioni di ogni genere (anche armi corte).
TRASPORTO DI ARMI
Trasportare un’arma significa spostarla da un luogo ad un altro in condizioni tali da rendere materialmente impossibile di usarla in modo rapido, carica o scarica; le armi non devono poter essere usate rapidamente, neppure se ci si trova in situazione di pericolo e di legittima difesa. Quindi: le armi dovranno essere smontate in almeno due parti, se l’arma è di tipo scomponibile; l’arma deve essere scarica, il caricatore senza cartucce e le munizioni devono essere a parte. Per armi di tiro può bastare anche l’apposita valigetta, chiusa a chiave e senza munizioni nel caricatore. La cosa importante è che chi controlla il trasporto possa constatare che effettivamente per poter impugnare l’arma occorre una serie di operazioni non eseguibili in poche decine di secondi.
Per trasportare armi in genere occorre essere muniti di apposita licenza di trasporto rilasciata dal questore (ivi compresa quella per tiro a volo).
Vi sono poi licenze di trasporto più limitate, cioè:
  • la licenza di trasporto di armi sportive: essa viene rilasciata dal questore, è gratuita ed ha validità di un anno. Occorre il certificato di idoneità psicofisica, ma non è richiesto il certificato di abilità al maneggio delle armi; occorre inoltre l’attestazione del TSN o di altra federazione sportiva di tiro affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione ad attività sportiva. La licenza autorizza al solo trasporto di un massimo di sei armi sportive su tutto il territorio italiano, senza limitazioni (non solo per andare ad un poligono). Non autorizza all’acquisto in armeria di armi e munizioni.
  • La cosiddetta carta verde: chi frequenta il TSN ha diritto ad ottenere la licenza di trasporto di armi ad un TSN; è una carta di riconoscimento rilasciata dal Presidente e vidimata dal questore; autorizza esclusivamente a trasportare al poligono a cui si è iscritti, o a quelli in cui si vada per gare sociali, armi del tipo consentito nel poligono, anche se non sportive.

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