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EnalCaccia-Nazionale
Legge

“DATI SCIENTIFICI SULL’AVIFAUNA
E CALENDARI VENATORI"
LE RECENTI SENTENZE DI TALUNI TAR
(04/06/2016)



Per approcciare correttamente il caso “EU – Pilot 6955/14ENVI” dobbiamo partire dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del Gennaio 1994 (Causa C-435892) che ha determinato la necessità di specificare i periodi della riproduzione e della migrazione pre-nuziale delle specie di uccelli cacciabili. A tale scopo, la Commissione Europea, ha adottato nel 2001 i: “key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and Prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”.

La problematica si è riproposta, a livello nazionale, con la procedura d’infrazione n. 2131/2006 (Causa C-573/08) conclusa con al condanna dell’Italia (Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2010).

Attraverso la Legge Comunitaria 2009 allo scopo di ottemperare a tale sentenza, è stato aggiunto all’articolo 18 della legge 157/92 il comma 1 bis: “L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”.

Attraverso la Legge Comunitaria 2009 allo scopo di ottemperare a tale sentenza, è stato aggiunto all’articolo 18 della legge 157/92 il comma 1 bis: “L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”.

Fatte le dovute premesse possiamo introdurre l’EU PILOT 6955/14/ENV12014 avviato dalla Commissione Europea a seguito di “svariate denunce” che segnalavano, la non compatibilità, dei calendari venatori di alcune regioni italiane (Liguria, Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia, e Veneto) per 19 specie tra le quali il tordo bottaccio, la cesena e la beccaccia, con le indicazioni previste dal documento “Key concepts of article 7 della direttiva 79/409/ECC” che indica, nella seconda decade di gennaio, l’inizio della migrazione pre – nunziale. Al contrario, secondo le denunce, i calendari venatori delle succitate Regioni prevedevano la chiusura della caccia, a dette specie, al 31 Gennaio

Fatte le dovute premesse possiamo introdurre l’EU PILOT 6955/14/ENV12014 avviato dalla Commissione Europea a seguito di “svariate denunce” che segnalavano, la non compatibilità, dei calendari venatori di alcune regioni italiane (Liguria, Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia, e Veneto) per 19 specie tra le quali il tordo bottaccio, la cesena e la beccaccia, con le indicazioni previste dal documento “Key concepts of article 7 della direttiva 79/409/ECC” che indica, nella seconda decade di gennaio, l’inizio della migrazione pre – nunziale. Al contrario, secondo le denunce, i calendari venatori delle succitate Regioni prevedevano la chiusura della caccia, a dette specie, al 31 Gennaio.

Alla richiesta della Commissione Europea, ha fatto seguito una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per la Politica Europea) che in data 6 ottobre 2014 ha invitato il Ministero dell’Ambiente e quello delle Politiche Agricole a rispondere alla richiesta di chiarimento da parte della Commissione suddetta.

Nel dicembre 2014 l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, facendo riferimento all’EU-PILOT 6955/14/ENVI, ha invitato le Regioni interessate dal provvedimento a chiudere la caccia alle specie richiamate non oltre il 20 gennaio.

EnalPesca Nazionale Italia e Regioni
 
 
PROROGA AUTORIZZAZIONE PESCA IN MARE 2016
(19/04/2016)
 
 
 
 
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI IN DATA 23 MARZO 2016 HA EMANATO (G.U. n. 82 dell’8 Aprile 2016) IL PROVVEDIMENTO – CHE PUBBLICHIAMO – DI PROROGA FINO AL 31.12.2016 DEL PERMESSO DI PESCA SPORTIVA IN MARE.
 

Decreto 23 marzo 2016 (G.U. n° 82 dell'8/04/2016) | Visualizza

EnalCaccia-Nazionale Italia e Regioni
 
 
Scadenze per i cacciatori che utilizzano ricetrasmittenti ed apparati non LPD - (10/01/2015)
 
 
 
Come notizia di servizio potrebbe essere utile pubblicare la nota che trasmetto.
Molti non conoscono la situazione e molti si dimenticano dell'obbligo.
Un cordiale saluto a tutti.

          S. Diano dalla Sezione Provinciale di Aosta

Comunicato di Servizio - Scadenze - (10/01/2015) | Visualizza

Tipologie Apparati - Versamenti - Dichiarazione - (10/01/2015) | Visualizza

Stato Italiano Italia e Regioni
 
Riforma delle aree protette, il Senato approva la procedura d'urgenza - (17/09/2013)

 
 
Il voto espresso a maggioranza dal Senato consente di recuperare il lavoro svolto negli ultimi due anni, volto ad adeguare la L. 394/91 al nuovo contesto agricolo-ambientale venutosi a delineare da vent'anni a questa parte, a seguito del modello di sviluppo sostenibile dell'agricoltura europea.

Ora il disegno di legge tornerà in Commissione Ambiente del Senato per essere discusso ed esaminato insieme ad altri disegni di legge presentati sulla stessa materia dalla senatrice De Petris (v. DDL n. 1004, in Internet http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41806.htm) e dal senatore Caleo (DDL n. 1034, in Internet: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41913.htm).

E' auspicabile che il dibattito sulla riforma della legge sulle aree protette prosegua con un approccio costruttivo, finalizzato a ridisegnare un modello di gestione dei parchi dove si possa conciliare la tutela ambientale con l'esercizio delle attività agrosilvopastorali secondo un modello di sviluppo sostenibile che fuoriesca dalla logica del "parco uguale museo" nell'ambito del quale sono imposti solo vincoli e restrizioni, modello che negli anni ha mostrato tutti i suoi limiti impedendo che le aree protette potessero essere adeguatamente valorizzate sotto il profilo ambientale ed economico divenendo esse stesse motore di sviluppo del territorio.

Documentazione sulle Armi | Visualizza

LEGGE 4 giugno 2010 , n. 96 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. (10G0119) (04/06/201) | Visualizza

Circolare 3 Aprile 2007 - Nuovi prezzi dei libretti per licenze (03/04/2007) | Visualizza

Decreto 3 agosto 2006 - Ministero dello Sviluppo Economico. Ricostituzione del Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia (03/08/2006) | Visualizza

Legge 20 luglio 2004, n.189 - "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" (20/07/2004) | Visualizza

Licenze in materia di armi - Circolari 9 maggio 2003 e 20 maggio 2003 (09/05/2003 - 20/05/2003) | Visualizza

D.M. Ministero dell’Interno 17 aprile 2003 (G. Uff. del 17 luglio 2003 n. 164) - Modifica dei libretti di porto d’armi. (17/04/2003) | Visualizza

LEGGE 3 Ottobre 2002, n°221. Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. (GU n. 239 del 11-10-2002). (11/02/2002) | Visualizza

L. 11-2-1992 n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (11/02/1992) | Visualizza

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. N. 292, del 13 dicembre). Legge quadro sulle aree protette. (06/12/1991) | Visualizza

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (31/03/2003) | Visualizza

DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione
della direttiva 2008/51/CE, che modifica la
direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi.
 
Consiglio dei Ministri: 22/10/2010
Proponenti: Politiche Europee
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
VISTA la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;
VISTA la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante rilascio della licenza di porto d'armi per
l'esercizio dello sport del tiro a volo;
VISTA la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni;
VISTA la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante norme in materia di armi per uso
sportivo;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento
militare, ed in particolare gli articoli 250 e 251;
VISTA la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante, norme per l'accertamento medico
dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi
per il soccorso alpino, e in particolare l’articolo 1;
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l’articolo 13;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva
91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;
VISTA la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato
transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio
2001, ed in particolare l’articolo 15;
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli
articoli 1, 2 e 36;
VISTA la direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 luglio 2010;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre
2010;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze,
dello sviluppo economico, della difesa e della salute;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Art. 1
(Oggetto e campo di applicazione)
1. Il presente decreto legislativo integra la disciplina relativa al controllo
dell’acquisizione e della detenzione di armi.
Art. 2
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE,
come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi.”;
b) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
“ Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “arma da fuoco”: qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad
espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un
proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa
per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e
successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine
di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile
propellente se ha l’aspetto di un’arma da fuoco e, come risultato delle sue
caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così
trasformata;
b) “parte”: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per
un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto
o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni
dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma
da fuoco;
c) “parte essenziale”: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco
che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma
da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;
d) “munizione”: l’insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli
inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un’arma da fuoco;
e) “tracciabilità”: il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove
possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all’acquirente, con l’intento di
assistere le autorità dello Stato italiano e degli Stati dell’Unione europea ad individuare,
indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;
f) intermediario”: una persona fisica o giuridica, diversa dall’armaiolo, che eserciti
un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita,
nell’acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur
senza averne la materiale disponibilità. Non sono intermediari i meri vettori;
g) “armaiolo”: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un’attività professionale
consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello
scambio, nell’assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione
delle armi, loro parti e munizioni.”;
c) all’articolo 2:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d’arma da fuoco le persone residenti
o i cittadini dell’Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di
licenza di porto d’armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma
dell’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.”;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole : “di residenza” sono inserite le seguenti:
“o, per i cittadini dell’Unione europea, al questore della provincia di domicilio”.
Art. 3
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28:
1) al primo comma, dopo le parole: “sono proibite la fabbricazione,” è inserita la
seguente: “ l’assemblaggio,”;
2) al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: “La validità della licenza è di 2
anni.”;
3) al quarto comma, le parole: “ e con la multa da euro cinquecento a euro tremila” sono
sostituite dalle seguenti: “con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro”;
b) all’articolo 31:
1) al primo comma, dopo le parole: “fabbricare altre armi,” è inserita la seguente: “
assemblarle,”
2) dopo il secondo comma è aggiunto in fine il seguente:
“Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.”;
c) dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:
“Art. 31-bis – 1. Per esercitare l’attività di intermediario di cui all’articolo 1-bis, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, nel settore delle armi è
richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni.
2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all’autorità che ha rilasciato la licenza,
anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle
singole operazioni effettuate
3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la
sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.
4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento.”;
d) l’articolo 35 è sostituito dal seguente:
“Art. 35 -“1. L’armaiolo di cui all’articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni
giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le
operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le
modalità definite nel regolamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di
pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
3. Alla cessazione dell’attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato
cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorità di pubblica sicurezza
che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario.
Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla
cessazione dell’attività.
4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente
per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi,
nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli
abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere
trasmesse anche per via telematica.
5. E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti
di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore.
6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed
è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato
dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della
Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il
richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche
temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere,
anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool,
nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle
disposizioni vigenti.
8. Il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da
4.000 euro a 20.000 euro.
9. L’acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è
punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all’acquisto delle armi, nonché
quello che consente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un’arma
devono essere comunicati, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche
diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e
indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel
medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del
presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro.
Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.”;
e) all’articolo 38 :
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
“Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, munizioni finite o materie esplodenti di
qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della
loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo
manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al
sistema informatico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8,
secondo le modalità stabilite nel regolamento.”;
b) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
“Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna
licenza di porto d’armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui
all’articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il
prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual
volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella
precedente denuncia.
Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie
di sicurezza.“;
f) all’articolo 42, dopo il terzo comma è aggiunto in fine il seguente:
“Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d’armi ai sensi del
presente articolo deve essere comunicato, a cura dell’interessato, ai conviventi
maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati
dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le
modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti
in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro
a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla
detenzione.”;
g) all’articolo 55 :
1) al primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il registro è tenuto in
formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.”;
2) al secondo comma, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “cinquanta”;
3) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
“Alla cessazione dell’attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato
cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorità di pubblica sicurezza
che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo
necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni
successivi alla cessazione dell’attività.”;
h) all’articolo 57, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
“La licenza è altresì richiesta per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni
privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell’ente locale,
quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.
Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la
relativa disciplina transitoria.”.
Art. 4
(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895)
1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, le parole: “la multa da euro 413 a euro 2.065” sono
sostituite dalle seguenti: “la multa da 10.000 euro a 50.000 euro”;
b) all’articolo 2, primo comma, le parole: “la multa da euro 206 a euro 1549” sono
sostituite dalle seguenti: “la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”;
c) all’articolo 3, primo comma, le parole: “ e con la multa da euro 206 a euro 1549“ sono
sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”;
d) all’articolo 4, primo comma, le parole: “ e con la multa da euro 206 a euro 2065“ sono
sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro”;
e) all’articolo 5, primo comma, primo periodo, dopo le parole: “ qualità delle armi“ sono
inserite le seguenti: “e delle loro parti”.
Art. 5
(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo:
Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero
all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello
Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono
camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è
richiesta la licenza di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”;
b) all’articolo 4 :
1) al primo comma, dopo la parola: “noccoliere” sono aggiunte le seguenti: “storditori
elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”;
2) al secondo comma, dopo la parola: “persona” sono aggiunte le seguenti: “ , gli
strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonchè i puntatori laser o oggetti con
funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN
60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4 ”;
3) al terzo comma, le parole: “con l’arresto da un mese a un anno e con l’ammenda da
euro 51 a euro 206” sono sostituite dalle seguenti: “con l’arresto da sei mesi a due anni
e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro”;
4) al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) al secondo periodo le parole: “con l’arresto da quattro a diciotto mesi e con
l’ammenda da euro 103 a euro 413,” sono sostituite dalle seguenti: “con l’arresto da uno
a tre anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro”;
4.2) al terzo periodo, le parole; “La pena è dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda
da euro 206 a euro 413” sono sostituite dalle seguenti: “La pena è dell’arresto da tre a
sei anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro”;
5) al quinto comma le parole: “è punito con l’arresto da due a diciotto mesi e con
l’ammenda da euro 103 a euro 413” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con
l’arresto da sei a diciotto mesi e con l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro”;
c) all'articolo 5 :
1) la parola: “ giocattoli”, ove ricorre, è sostituita dalla seguente “strumenti”;
2) al terzo comma, le parole: “ai giocattoli” sono sostituite dalle seguenti:
“agli strumenti di cui al presente articolo.”;
3) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “I predetti strumenti se
realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di
camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da
segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l’accensione di una
cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo
rosso inamovibile all'estremità della canna.
Gli strumenti denominati “softair”, vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare
pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purchè l’energia
del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La
canna dell’arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la
canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello
strumento per un pari tratto.
Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell’interessato, a
verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova e riconosciuta con
provvedimento del Ministero dell’interno.
Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le modalità di attuazione del presente
comma.“;
4) il sesto comma è sostituito dal seguente:
“ Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza
l’osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.”;
d) al sesto comma dell’articolo 8 dopo le parole: “Coloro che” sono inserite le
seguenti:“nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza”;
e) all’articolo 10 :
1) al comma 3, le parole: “da 206 euro a 2065 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da
2.000 euro a 20.000 euro”;
2) al comma 4, le parole: “fino a 103 euro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 1.000
euro”;
3) al comma 10, le parole: “da euro 206 a euro 1032” sono sostituite dalle seguenti: “da
1.500 euro a 10.000 euro”;
f) all’articolo 11:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
“Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in
modo indelebile, in un’area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte
essenziale dell’arma, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o dell’assemblatore, il nome, la
sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l’anno e il Paese o il luogo di
fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell’esemplare nel
catalogo nazionale, nonché il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresì,
essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato
almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile
dell’arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la sostituzione della parte di arma
su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura,
previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell’interessato, alla
competente direzione di artiglieria. L’area dell’arma riservata alla marcatura non può
recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell’arma stessa. A cura del Banco
nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l’indicazione
dell’anno in cui è avvenuta l’introduzione dell’arma nel territorio nazionale, salvo che tali
indicazioni siano già state apposte da altro Stato membro dell’Unione europea.L’area
dell’arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o
distintivi dell’arma stessa.”;
2) al secondo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “I dati contenuti
nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell’interno.”;
3) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“Qualora l’autorità di pubblica sicurezza, nell’ambito dell’attività di controllo, abbia
motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello
Stato non siano corrispondenti al prototipo o all’esemplare iscritto al catalogo nazionale,
dispone che il detentore inoltri l’arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede
alle verifiche di conformità secondo le modalità di cui all’articolo 14.”;
g) dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:
“Art. 11- bis – Tracciabilità delle armi e delle munizioni
1. L’archivio di cui all’articolo 3 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e
conserva per non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca,
il modello, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonché i
nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente o del detentore dell’arma da fuoco.
2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle munizioni di cui all’articolo 3 della
legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e
dell’acquirente delle munizioni medesime.”;
h) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente :
“Art. 13 - bis “Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative
1. Le armi di proprietà delle Forze armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso, in
quanto non più in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile, a condizione
che siano state demilitarizzate. La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di
un’arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono essere cedute solo a soggetti muniti delle
necessarie autorizzazioni all’acquisto. La procedura di demilitarizzazione è effettuata
secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’interno.
3. Le armi disattivate possono essere alienate senza autorizzazione. Sono armi
disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un’arma
portatile di cui agli articoli 1 e 2, viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro
anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le
modalità definite con decreto del Ministro dell’interno.
4. La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere effettuate da soggetti muniti
della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri
soggetti pubblici contemplati dall’articolo 10, comma 5, in quanto muniti delle
necessarie attrezzature tecniche.
La disattivazione per le armi comuni può essere effettuata, oltre che dai soggetti già
indicati per la disattivazione delle armi da guerra, dai soggetti muniti di licenza di
fabbricazione e riparazione di armi comuni.
5. Prima dell’avvio delle procedure di cessione delle armi di cui al presente articolo, le
Amministrazioni interessate devono darne comunicazione al Ministero dell’interno ed
alla questura della provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in
deposito.”;
i) all’articolo 15 :
1) al primo comma, dopo le parole: “provviste del numero di matricola” sono aggiunte le
seguenti: “, ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni
e mostre”;
2) al quarto comma, le parole: “da euro 20 a euro 103” sono sostituite dalle seguenti:
“da 4.000 euro a 30.000 euro”.
l) all’articolo 19 :
1 ) al primo comma le parole: “bascule e caricatori” sono sostituite dalle seguenti: “e
bascule”;
2) al secondo comma, le parole : “con l’ammenda da euro 41 a euro 165” sono
sostituite dalle seguenti: “con l’ammenda da 250 euro a 1.000 euro” e le parole: “con
l’ammenda fino a euro 82” sono sostituite dalle seguenti: “con l’ammenda fino a 500
euro.”;
3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
“Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno
stato di semilavorato. Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per
poter essere assemblata sull’arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori
lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti
superficiali dei metalli.”;
m) all’articolo 20 è aggiunto il seguente comma:
“Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di
custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o
parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa
passiva, nonchè le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità
telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso
l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti
previsti.”;
n) all’articolo 22 :
1) al primo comma è aggiunto il seguente periodo:
“Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici
accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che
possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo
dell’armaiolo che le ha in carico.”;
2) al secondo comma le parole: “da euro 206 a euro 1549” sono sostituite dalle
seguenti: “da 2.000 euro a 20.000 euro”;
o) all’articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, le parole: “e con la multa da euro 206 a euro 1.549” sono
sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro”;
2) al terzo comma, le parole: “e con la multa da euro 103 a euro 1032” sono sostituite
dalle seguenti: “e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro”;
3) al quarto comma, le parole: “e la multa da euro 154 a euro 1.549” sono sostituite
dalle seguenti: “e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro”.
Articolo 6
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica è emanato, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, dello
sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un regolamento per la modifica del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dal
presente decreto, nel rispetto dei principi di semplificazione dei procedimenti
amministrativi e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi, anche con
riferimento alla comunicazione dell’avviso di trasporto previsto dall’articolo 34 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, da effettuarsi anche attraverso mezzi informatici o telematici.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, da
adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità
all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle
armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 35, comma 7, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto, prevedendo
anche una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del
decreto già detengono armi. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono, altresì, definite le modalità dello scambio protetto
dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell’ordine
nei procedimenti finalizzati all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di
qualunque licenza di porto delle armi.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore
del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione
del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione
alla tracciabilità delle stesse.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore
dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonché agli articoli 31-bis, 35,
comma 1, 38, 42, quarto comma, 55 e 57 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché degli articoli 5,
quarto comma, e 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli
3 e 5 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e
successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti relative,
rispettivamente, alle armi da guerra, tipo guerra o a spiccata capacità offensiva, nonché
ai materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi sportive e alle armi da caccia.
6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n.
157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi
camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o
superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime
caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri
5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica
il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all’articolo 97 del regolamento di
esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2011.
Unione Nazionale ENALCACCIA Pesca e Tiro - Via La Spezia, 35 - 00182 Roma - C.F. 80097130589