1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Detta percentuale deve essere calcolata su base provinciale, in misura che i limiti minimi (20 per cento) e massimi (30 per cento) siano rispettati in ciascuna provincia.
2. Nei territori di protezione, compresi quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b) e quelli di cui all'articolo 16 sono vietati l'abbattimento e la cattura a finì venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura delle prole.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinato a caccia riservata, a gestione privata, nella percentuale massima del 15 per cento preferibilmente così ripartito: l'8 per cento ad aziende faunistico-venatorie, il 6 per cento ad aziende agro-turistico-venatorie, 1' 1 per cento a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Dette percentuali devono essere calcolate su base provinciale.
4. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli 25, 28 e 29.
Piani faunistico-venatori provinciali
1. I piani faunistico-venatori provinciali coordinati dal piano faunistico regionale comprendono:
a) le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
e) le aziende faunistico-venatorie e le aziende agroturistico-venatorie;
f) gli ambiti territoriali di caccia;
g) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare di cani;
h) i criteri per la determinazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), c);
i) criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
l) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali di cui all'articolo 10 le province trasmettono alla Giunta regionale i piani di cui al presente articolo. Qualora entro i suddetti termini le province, non abbiano provveduto agli adempimenti di competenza, la Giunta regionale assegna un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva, nell'ambito del piano disciplinato dal presente articolo.
3. Le zone di cui al comma 1, devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.
4. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 1, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
5. Qualora entro sessanta giorni dalla notifica sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
6. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 5.
7. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. La Regione, sentita la provincia interessata, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui all'articolo 13.
9. Il territorio dei parchi nazionali, dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali, già istituiti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle aree naturali protette istituite od adeguate in attuazione della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, viene computato, ai fini della determinazione del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, nel rispetto della quota prevista dal comma 1 dell'articolo 11