La caccia al cinghiale nelle aree non vocate alla specie è consentita dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013, in forma singola o in gruppi costituiti da non più di quattro persone, alla cerca o all’aspetto, con o senza l’ausilio del cane, da effettuarsi tutti i giorni utili all’attività venatoria dai cacciatori che hanno effettuato l’opzione di cui all’articolo 28 comma 3 lettera D) della L.R. 3/94 e dai cacciatori che hanno effettuato l’opzione di cui all’articolo 28 comma 3 lettera C) della L.R. 3/94 solo se non iscritti in squadre di caccia in battuta al cinghiale operanti sul territorio regionale.

Sono consentite forme di prelievo selettivo a carico di capriolo daino e cervo, nel rispetto delle indicazioni dei rispettivi piani di abbattimento.

La caccia al fagiano è consentita fino al 31 dicembre 2013, fatta eccezione per l’Azienda faunistico-venatoria “Artimino” nel Comune di Carmignano dove la stessa è consentita fino al 30 gennaio 2014.

L’esercizio venatorio rimane vietato nelle zone di ripopolamento e cattura di Valiano (Montemurlo), Carteano (Prato), Villanova (Vaiano), Monteferrato (Prato e Montemurlo) Elzana, (Carmignano), Cotone (Cantagallo e Vaiano); nei “Fondi chiusi” e “Aree sottratte alla caccia programmata” di Villa Vittoria (Carmignano), Cascine di Tavola e Valibona (Prato), La Villa (Cantagallo), Fontani (Vernio) e S. Gaudenzio (Vaiano); nella riserva naturale Acquerino-Cantagallo e nel complesso demaniale Acquerino-Luogomano e infine nelle zone di protezione Piana di Prato, Iavello e Schignano. La gestione privata della caccia si esercita nell’azienda faunistico-venatoria di Artimino.

La caccia nelle zone di protezione speciale. Nella zona “Stagni della piana fiorentina e pratese” l’esercizio venatorio è consentito nel mese di gennaio fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di giovedì e domenica. E' vietata la caccia nei giorni di preapertura e la caccia in deroga ai sensi dell’art. 9 paragrafo 1 lettera c) della Direttiva 79/409/CEE. E' vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, nonché nel raggio di metri 150 dalle rive più esterne, è vietato l’abbattimento, in data antecedente al 2 ottobre 2013, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione (Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus), Pavoncella (Vanellus vanellus). E' vietato abbattere esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax) e Moretta (Aythya fuligula), l’addestramento dei cani anteriormente al 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli. Inoltre è vietato il prosciugamento intenzionale per gli appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri inclusi nel perimetro della ZPS almeno fino a fine giugno, (salvo casi particolari da comunicare e concordare con la Provincia) ed è richiesta una comunicazione preventiva sulle operazioni di manutenzione ordinaria del lago. 

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