2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 6, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 65, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 12, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), nel testo vigente prima della sua abrogazione da parte dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013.
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Per chiarezza d'informazione, riportiamo gli articoli citati dalla sentenza e dichiarati illegittimi:

LEGGE REGIONALE 10 giugno 2002, n. 20
Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

Art. 7 - Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (Streptopelia turtur). Per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

2. Dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre è consentita la caccia alla lepre comune. Le province possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre.

3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente.

5.(17)(19)

6.(18) Nel rispetto delle indicazioni dei piani faunistici venatori, le Province approvano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente. (20)

6 bis.(6) I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d), della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

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Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Art. 28 - Esercizio della caccia

Comma 12. (5)
Nelle aziende agrituristico venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria


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