Guardie volontarie Venatorie e Guardie Zoofile


I massimali assicurativi includono:

R.C.V.T.

€    600.000,00

per ogni sinistro, ma con il limite di:

€    400.000,00

per ciascuna persona danneggiata

€    150.000,00

per danni a cose od animali di terzi


INFORTUNI

€     52.000,00

per il caso di morte

€     52.000,00

per il caso di Invalidità Permanente

€            15,50

diaria giornaliera per Indennità di Ricovero (massimo gg. 60)

La garanzia per infortunio è estesa anche fuori dal normale calendario venatorio durante interventi di Protezione Civile e nelle cacce selettive sempreché queste siano disposte con ordinanza della Pubblica Autorità (Regione, Provincia, Comune).

GARANZIE R.C.V.T.

La garanzia è operante per un anno data, dalle ore 24 del giorno di nomina, quale risulta dal documento rilasciato dalle competenti Autorità.

La garanzia è operante anche per la Responsabilità Civile verso Terzi che dovesse occorrere alle guardie giurate volontarie venatorie e alle guardie zoofile durante il percorso che le stesse effettuano per recarsi da casa al posto in cui svolgono le loro mansioni o per farne ritorno.

Si precisa comunque che i trasferimenti dovranno essere effettuati per la via più breve, con gli ordinari mezzi di locomozione e sempre nel territorio della giurisdizione a ciascuna guardia assegnato, e che sono sempre da ritenersi esclusi i danni provocati a Terzi mentre le guardie giurate volontarie usano e guidano veicoli in genere per i quali vige, per legge, l'assicurazione obbligatoria.

ESCLUSIONI

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

  • derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
  • da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  • verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzioni ed uso di sostanze radioattive;
  • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
  • da amianto;
  • da campi elettromagnetici;
  • derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamate ed operanti le attività elencate nelle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.

S’intendono, inoltre, considerati “infortunio” anche:

  • i morsi di vipere;
  • lo scoppio dei fucili;
  • l’annegamento;
  • l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
  • l’assideramento o congelamento;
  • i colpi di sole o di calore o di freddo;
  • le ernie traumatiche;
  • le lesione (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
  • le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
  • gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
  • le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
  • la folgorazione.

ESCLUSIONI

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

TUTELA LEGALE

Il riconoscimento è legato al tipo di tessera caccia del socio-guardia volontaria (con esclusione della Tessera semplice).